Dichiarazioni di Conformità degli Impianti per Idoneità Alloggiativa
L’attestazione di idoneità alloggiativa certifica che un’abitazione possiede caratteristiche dimensionali, igienico-sanitarie e di sicurezza adeguate al numero delle persone che devono occuparla.
Il documento viene chiamato anche attestazione di idoneità abitativa.
Le due espressioni vengono frequentemente utilizzate per indicare la stessa pratica amministrativa, anche se la denominazione ufficiale può cambiare da un Comune all’altro.
La verifica non riguarda soltanto la superficie dell’appartamento.
Possono essere controllati anche l’altezza dei locali, la presenza dei servizi igienici, l’aerazione, l’illuminazione naturale, la distribuzione degli ambienti e le condizioni degli impianti.
Le Dichiarazioni di Conformità degli impianti elettrici e a gas rappresentano quindi una parte importante della documentazione che può essere richiesta per ottenere l’idoneità alloggiativa.
I documenti necessari non sono però identici in tutti i Comuni.
Prima di iniziare la pratica è indispensabile verificare le disposizioni dell’amministrazione competente per il territorio nel quale si trova l’immobile.
Il Comune di Milano, ad esempio, richiede tra gli allegati i certificati di conformità degli impianti elettrici e a gas, insieme alla documentazione camerale dell’impresa che li ha rilasciati.

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Cosa attesta l’idoneità alloggiativa
L’idoneità alloggiativa attesta che l’immobile può ospitare un determinato numero di persone nel rispetto dei requisiti previsti.
Il certificato indica normalmente la capienza massima dell’abitazione.
La valutazione viene effettuata considerando la superficie utile, la disposizione dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.
L’attestazione non deve essere confusa con il certificato di agibilità.
L’agibilità riguarda complessivamente le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell’edificio secondo la disciplina edilizia.
L’idoneità alloggiativa viene invece rilasciata per specifiche procedure amministrative e stabilisce principalmente se l’abitazione è adeguata alle persone che devono occuparla.
La presenza dell’agibilità non esclude quindi che possa essere richiesta anche l’attestazione di idoneità alloggiativa.
Allo stesso modo, l’idoneità alloggiativa non sostituisce l’agibilità, la conformità urbanistica o la documentazione degli impianti.
Il portale istituzionale del Comune di Milano definisce l’attestazione come il documento che certifica quante persone possono abitare in un alloggio e precisa che, in alcuni casi, il rilascio è subordinato a un accertamento igienico-sanitario.
Quando viene richiesta l’idoneità alloggiativa
L’attestazione può essere necessaria nell’ambito di diverse procedure relative all’ingresso e al soggiorno dei cittadini stranieri.
Può essere richiesta per il ricongiungimento familiare.
Può essere utilizzata per l’ingresso di familiari al seguito.
Può essere necessaria per il contratto di soggiorno connesso al lavoro subordinato.
Può essere richiesta per determinate procedure relative all’ingresso per lavoro autonomo.
Può inoltre essere necessaria per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in funzione della situazione del richiedente e dei familiari.
Le finalità esatte devono essere verificate considerando la procedura amministrativa che deve essere presentata.
Non tutti i permessi di soggiorno richiedono infatti l’idoneità alloggiativa.
Il modulo ufficiale del Comune di Milano indica espressamente tra gli utilizzi il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, l’ingresso per lavoro autonomo, il ricongiungimento familiare e l’ingresso di familiari al seguito.
Chi rilascia l’attestazione
L’attestazione viene normalmente richiesta al Comune nel cui territorio si trova l’immobile.
La pratica può essere gestita dall’Ufficio Tecnico, dall’Ufficio Casa, dal Municipio competente o da un altro servizio individuato dall’amministrazione.
In alcuni territori gli accertamenti igienico-sanitari possono coinvolgere l’Azienda sanitaria locale.
Il richiedente deve quindi consultare il portale del proprio Comune e utilizzare il modulo previsto localmente.
La domanda può essere presentata dal proprietario, dall’inquilino, dal comodatario oppure da un altro soggetto che abbia un titolo valido per occupare l’alloggio.
La documentazione deve permettere di dimostrare la disponibilità effettiva dell’immobile.
Il portale istituzionale Integrazione Migranti indica che la certificazione deve essere richiesta all’Ufficio Tecnico comunale o, nei casi previsti, all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’azienda sanitaria competente.
Requisiti dell’abitazione
L’idoneità alloggiativa non dipende esclusivamente dal numero delle camere.
L’ufficio deve verificare che l’abitazione disponga di spazi sufficienti rispetto al numero degli occupanti.
Vengono considerate le superfici utilizzabili, la destinazione dei locali e la loro effettiva abitabilità.
Cantine, box, sottotetti non abitabili, locali tecnici e altri ambienti privi dei requisiti richiesti non possono essere conteggiati liberamente come camere o superfici residenziali.
Devono essere presenti servizi igienici funzionanti e adeguati.
I locali principali devono disporre delle condizioni di illuminazione e aerazione previste.
La cucina o lo spazio destinato alla preparazione degli alimenti deve essere organizzato in modo compatibile con i requisiti igienico-sanitari.
Devono inoltre essere valutate eventuali condizioni di umidità, infiltrazioni, degrado, pericolo o insalubrità.
L’abitazione deve essere effettivamente utilizzabile e non soltanto formalmente censita come unità residenziale.
L’idoneità alloggiativa viene infatti definita come conformità dell’alloggio alle condizioni necessarie per tutelare la sicurezza e la salute degli occupanti.
Il nuovo riferimento ai requisiti igienico-sanitari
La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha modificato alcuni riferimenti utilizzati nelle procedure relative alla sistemazione alloggiativa dei lavoratori stranieri.
Per queste procedure il riferimento ai parametri dell’edilizia residenziale pubblica è stato sostituito con quello ai requisiti del Decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975.
Il decreto disciplina requisiti igienico-sanitari principali delle abitazioni, tra cui dimensioni, altezze, aerazione e illuminazione.
La modifica è entrata in vigore il 18 dicembre 2025.
L’applicazione concreta deve essere valutata in base al tipo di procedimento e alle indicazioni aggiornate del Comune o dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Non è quindi corretto utilizzare automaticamente un’unica procedura per qualsiasi richiesta di idoneità alloggiativa.
La Prefettura di Pavia ha chiarito che la Legge n. 182/2025 ha introdotto il D.M. Sanità 5 luglio 1975 come nuovo riferimento tecnico per la valutazione della sistemazione alloggiativa nelle procedure interessate.
Perché vengono richieste le dichiarazioni degli impianti
L’alloggio deve essere sicuro per le persone che lo occupano.
Un’abitazione con una superficie adeguata può non risultare idonea quando presenta impianti privi della documentazione richiesta, situazioni di pericolo o evidenti irregolarità.
La Dichiarazione di Conformità permette di documentare che l’impianto è stato realizzato o modificato da un’impresa abilitata.
La dichiarazione identifica l’impresa esecutrice, l’immobile, il tipo di impianto e la natura dell’intervento.
Deve inoltre essere accompagnata dagli allegati obbligatori previsti dal D.M. 37/2008.
La sola presenza del modulo principale potrebbe non essere sufficiente.
L’amministrazione può chiedere anche lo schema dell’impianto, la relazione dei materiali, il progetto, la visura camerale e i riferimenti delle precedenti dichiarazioni.
Dichiarazione di Conformità e D.M. 37/2008
Il riferimento principale per la conformità degli impianti è il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici e delle relative pertinenze.
Comprende gli impianti elettrici, elettronici, termici, idrici, a gas, di sollevamento e antincendio.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità.
La DiCo attesta che l’intervento è stato eseguito secondo il progetto, la normativa applicabile, le norme tecniche e la regola dell’arte.
Il documento può essere rilasciato esclusivamente dall’impresa abilitata che ha effettivamente eseguito le opere.
Un tecnico o una seconda impresa non possono firmare retroattivamente una DiCo per lavori realizzati da altri.
Conformità dell’impianto elettrico
La Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico è uno dei documenti più frequentemente richiesti per l’idoneità alloggiativa.
L’impianto deve essere dotato delle protezioni necessarie contro i contatti diretti e indiretti.
Devono essere valutati il quadro elettrico, gli interruttori differenziali, le protezioni magnetotermiche, la messa a terra e i collegamenti equipotenziali.
Le prese, gli interruttori e le parti accessibili non devono presentare danneggiamenti o condizioni di pericolo.
Nei bagni e negli altri locali caratterizzati dalla presenza di acqua devono essere rispettate le distanze e le protezioni previste dalle norme tecniche.
La presenza del solo interruttore differenziale non dimostra automaticamente la conformità dell’intero impianto.
La documentazione deve riferirsi all’impianto effettivamente presente nell’abitazione.
Modifiche, ampliamenti e rifacimenti successivi devono essere accompagnati dalle rispettive dichiarazioni.
Il Comune di Milano include espressamente la conformità dell’impianto elettrico tra la documentazione richiesta per la pratica di idoneità abitativa.
Conformità dell’impianto gas
Quando nell’abitazione è presente un impianto alimentato a gas, può essere richiesta la relativa Dichiarazione di Conformità.
La documentazione deve riguardare la tubazione interna e le opere effettivamente realizzate.
Devono essere considerati i collegamenti alla caldaia, allo scaldabagno, al piano cottura e agli altri apparecchi alimentati.
La verifica può comprendere la tenuta delle tubazioni, la posizione delle valvole di intercettazione, l’idoneità dei materiali e la corretta installazione degli apparecchi.
Devono inoltre essere valutate le aperture di ventilazione e aerazione, quando necessarie.
Per gli apparecchi a combustione devono essere controllati anche il sistema di evacuazione dei fumi e le condizioni del locale.
La dichiarazione dell’impianto gas non deve essere confusa con il libretto della caldaia o con il rapporto di controllo di efficienza energetica.
Si tratta di documenti differenti con funzioni differenti.
Anche la conformità dell’impianto a gas è indicata dal Comune di Milano tra gli allegati richiesti, quando l’impianto è presente.
Abitazioni senza impianto gas
Quando l’immobile non dispone di un impianto gas, non può essere prodotta una dichiarazione relativa a un impianto inesistente.
Questa situazione può verificarsi nelle abitazioni completamente elettriche.
Il riscaldamento, la produzione di acqua calda e la cottura possono essere gestiti mediante apparecchiature elettriche.
Il richiedente deve documentare correttamente l’assenza dell’impianto secondo le modalità previste dal Comune.
L’ufficio può chiedere una dichiarazione del proprietario, una relazione tecnica, fotografie o altri elementi che dimostrino la configurazione dell’abitazione.
Non è sufficiente omettere il documento senza fornire spiegazioni quando il modulo comunale lo indica tra gli allegati.
Conformità dell’impianto idrico
La dichiarazione dell’impianto idrico non viene richiesta nello stesso modo da tutte le amministrazioni.
Alcuni Comuni concentrano la verifica documentale sugli impianti elettrici e a gas.
Altri possono chiedere ulteriori certificazioni o accertamenti in funzione dell’immobile e delle condizioni riscontrate.
L’impianto idrico deve comunque essere funzionante e privo di perdite evidenti.
L’abitazione deve disporre di acqua potabile, servizi igienici utilizzabili e sistemi adeguati per la produzione dell’acqua calda.
Gli scarichi devono funzionare correttamente e non devono provocare riflussi, perdite o condizioni insalubri.
Quando l’impianto idrico è stato realizzato, trasformato o rifatto, l’impresa abilitata deve rilasciare la DiCo prevista dal D.M. 37/2008.
Impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda
La presenza di un sistema funzionante per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda può rientrare nelle verifiche sulle condizioni dell’alloggio.
La documentazione necessaria dipende dal tipo di impianto.
Una caldaia a gas coinvolge l’impianto gas, l’impianto termico, i collegamenti elettrici e il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.
Una pompa di calore coinvolge principalmente l’impianto elettrico, termico e frigorifero.
Uno scaldacqua elettrico deve essere installato in modo compatibile con l’impianto elettrico e con l’ambiente nel quale è collocato.
La presenza di un apparecchio non dimostra da sola che l’impianto sia conforme.
Devono essere disponibili le dichiarazioni relative alle opere eseguite e la documentazione di manutenzione prevista.
Differenza tra DiCo e DiRi
La Dichiarazione di Conformità viene rilasciata dall’impresa abilitata che realizza, trasforma, amplia o rifà l’impianto.
La Dichiarazione di Rispondenza viene utilizzata in determinate condizioni quando la DiCo di un vecchio impianto non è stata prodotta oppure non è più reperibile.
La DiRi può essere rilasciata soltanto per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008.
La data di riferimento è il 27 marzo 2008.
Il documento viene predisposto dopo un sopralluogo e gli accertamenti necessari.
La DiRi non è una dichiarazione generica e non può essere rilasciata senza esaminare concretamente l’impianto.
Il soggetto che la firma si assume personalmente la responsabilità delle verifiche effettuate.
Chi può rilasciare la DiRi
La Dichiarazione di Rispondenza può essere rilasciata da un professionista iscritto all’albo professionale per le competenze tecniche richieste.
Il professionista deve aver esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico interessato.
Per gli impianti che non rientrano nei casi di progetto professionale obbligatorio, la DiRi può essere rilasciata anche da un responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico deve ricoprire da almeno cinque anni tale ruolo presso un’impresa abilitata nel settore specifico.
Non è quindi sufficiente rivolgersi a un elettricista, idraulico o tecnico privo dei requisiti richiesti.
La competenza deve essere verificata in relazione al tipo di impianto da certificare.
Impianti successivi al 27 marzo 2008 senza DiCo
La DiRi non può essere utilizzata per sostituire automaticamente la Dichiarazione di Conformità di un impianto realizzato dopo il 27 marzo 2008.
In questo caso è necessario tentare di recuperare la documentazione originaria.
La copia può essere richiesta all’impresa installatrice, al precedente proprietario, all’amministratore di condominio o al professionista che ha seguito i lavori.
È possibile verificare anche l’eventuale deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune.
Quando la DiCo non può essere recuperata, l’impianto deve essere esaminato da un’impresa abilitata o da un tecnico competente.
In base alle condizioni riscontrate possono rendersi necessari interventi di adeguamento, rifacimento totale o rifacimento parziale.
La nuova impresa potrà rilasciare la DiCo esclusivamente per le opere che avrà effettivamente eseguito.
La DiRi non garantisce il rilascio dell’idoneità
La presenza di una DiRi non comporta automaticamente il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa.
La dichiarazione documenta la rispondenza dello specifico impianto esaminato.
L’amministrazione deve comunque valutare tutti gli altri requisiti dell’abitazione.
Devono risultare adeguati gli spazi, le condizioni igieniche, la ventilazione, l’illuminazione e il numero degli occupanti.
Possono inoltre essere richiesti documenti urbanistici, catastali e contrattuali.
L’idoneità è quindi il risultato di una valutazione complessiva e non della semplice presenza di un singolo certificato.
Verifica della completezza della DiCo
Prima di allegare una Dichiarazione di Conformità alla domanda è necessario controllare che sia completa.
Devono essere presenti i dati dell’impresa installatrice.
Deve essere indicato l’indirizzo corretto dell’immobile.
La dichiarazione deve identificare il tipo di impianto e l’intervento eseguito.
Devono essere apposte le firme richieste.
Devono essere allegati lo schema o il progetto, la relazione sui materiali e la documentazione relativa ai requisiti dell’impresa.
Quando l’intervento riguarda un impianto preesistente devono essere riportati i riferimenti alle precedenti dichiarazioni disponibili.
Dati incompleti, indirizzi errati, allegati mancanti o imprese prive della specifica abilitazione possono causare una richiesta di integrazione.
Visura camerale dell’impresa installatrice
L’ufficio può richiedere la visura camerale dell’impresa che ha sottoscritto la dichiarazione.
La visura permette di verificare l’iscrizione dell’impresa e le abilitazioni impiantistiche possedute.
Non è sufficiente che l’impresa risulti genericamente iscritta alla Camera di Commercio.
Deve essere abilitata per la specifica categoria di impianto certificata.
Per l’impianto elettrico deve risultare la relativa abilitazione.
Per l’impianto gas deve risultare l’abilitazione per la distribuzione e l’utilizzazione del gas.
La documentazione camerale deve essere coerente con la data e con il soggetto indicato nella dichiarazione.
Il Comune di Milano richiede espressamente anche le visure camerali delle imprese che hanno redatto le conformità.
Sopralluogo per l’idoneità alloggiativa
La pratica può prevedere un sopralluogo nell’abitazione.
Il controllo può essere effettuato da un tecnico comunale, da un professionista convenzionato o da un altro soggetto individuato dall’amministrazione.
Durante il sopralluogo viene confrontata la situazione reale con la planimetria presentata.
Possono essere misurate le superfici e verificate le destinazioni dei locali.
Vengono controllate le condizioni igieniche, la presenza dei servizi e la funzionalità degli ambienti.
Il tecnico può inoltre verificare la corrispondenza degli impianti con la documentazione allegata.
Modifiche interne non rappresentate, locali trasformati, impianti alterati o situazioni di evidente pericolo possono impedire la conclusione positiva della pratica.
Controlli sull’impianto elettrico
Quando la documentazione non è disponibile o presenta dubbi, può essere necessario eseguire una verifica tecnica.
Il controllo può comprendere l’esame del quadro elettrico e dei dispositivi di protezione.
Possono essere effettuate prove sugli interruttori differenziali.
Può essere verificata la continuità dei conduttori di protezione.
Possono essere controllati l’impianto di terra, l’isolamento e la corretta protezione dei circuiti.
Le verifiche necessarie dipendono dalla struttura e dall’età dell’impianto.
Eventuali anomalie devono essere eliminate da un’impresa abilitata prima del rilascio della documentazione.
Controlli sull’impianto gas
La verifica dell’impianto gas può comprendere una prova di tenuta delle tubazioni.
Devono essere esaminati i materiali, i raccordi, le valvole e i collegamenti agli apparecchi.
Il tecnico controlla le condizioni di ventilazione e aerazione dei locali.
Per caldaie e scaldabagni devono essere valutati il sistema fumario e lo scarico dei prodotti della combustione.
Tubi flessibili deteriorati, rubinetti non accessibili, aperture ostruite e scarichi irregolari devono essere corretti.
Quando vengono eseguiti lavori, l’impresa rilascia la DiCo relativa alle opere effettuate.
Documenti normalmente richiesti
La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione indicata dal Comune competente.
Può essere richiesto il contratto di locazione regolarmente registrato.
In alternativa può essere presentato il contratto di comodato o l’atto di proprietà.
Deve normalmente essere allegata una planimetria catastale oppure una planimetria predisposta da un professionista.
Sono richiesti i documenti di identità del richiedente e degli eventuali altri titolari.
Per i cittadini stranieri viene richiesta la documentazione relativa al soggiorno secondo la procedura applicabile.
Possono essere necessarie le dichiarazioni degli impianti elettrico e gas.
Possono inoltre essere richieste visure camerali, schede tecniche, dichiarazioni del proprietario e ricevute di pagamento.
Il modulo ufficiale di Milano elenca il titolo di disponibilità dell’immobile, la planimetria, i documenti personali e le conformità degli impianti tra gli allegati principali.
Planimetria e stato reale dell’appartamento
La planimetria allegata deve corrispondere alla situazione effettiva dell’abitazione.
Pareti spostate, bagni aggiunti, cucine trasferite e locali suddivisi possono creare difformità.
La superficie utilizzata per il calcolo della capienza deve derivare da ambienti realmente abitabili.
Una planimetria catastale non dimostra automaticamente la regolarità urbanistica dell’immobile.
Quando emergono differenze rilevanti può essere necessario incaricare un professionista per effettuare ulteriori verifiche.
La documentazione degli impianti deve essere coerente con la distribuzione attuale dei locali.
Una DiCo riferita a una configurazione completamente diversa potrebbe non rappresentare più l’impianto esistente.
Proprietario, inquilino e persona ospitata
La domanda può essere presentata da un soggetto che dispone legittimamente dell’alloggio.
Il proprietario può utilizzare il rogito o un altro titolo di proprietà.
L’inquilino deve normalmente presentare un contratto di locazione registrato.
Il comodatario deve produrre un contratto di comodato idoneo.
La persona ospitata può dover allegare una dichiarazione del titolare dell’alloggio e i documenti previsti dal Comune.
Quando l’immobile appartiene a più persone possono essere richiesti i documenti o il consenso degli altri titolari.
La disponibilità giuridica dell’alloggio deve essere distinta dalla sua idoneità tecnica.
Un contratto valido non dimostra infatti che gli spazi e gli impianti siano adeguati.
Numero degli occupanti
L’attestazione tiene conto delle persone che già abitano nell’immobile e di quelle che dovranno entrarvi.
Non è sufficiente calcolare soltanto il numero dei familiari da ricongiungere.
Devono essere dichiarati anche gli altri occupanti presenti.
La capienza massima viene determinata sulla base dei parametri applicabili e delle caratteristiche dell’alloggio.
Un’abitazione può essere tecnicamente sicura ma non sufficientemente grande per il numero complessivo di persone.
Dichiarazioni incomplete sugli occupanti possono compromettere la pratica.
Il certificato deve quindi rappresentare la situazione reale prevista dopo l’ingresso delle nuove persone.
Cause frequenti di sospensione della pratica
Una domanda incompleta può essere sospesa in attesa di integrazioni.
Tra i problemi più frequenti rientrano le conformità degli impianti mancanti.
Possono creare difficoltà anche le dichiarazioni prive degli allegati obbligatori.
La visura camerale può risultare mancante oppure non coerente con l’abilitazione richiesta.
La planimetria può essere illeggibile, fuori scala o differente dallo stato reale.
Il contratto di locazione può non risultare registrato o non comprendere l’intero alloggio.
Il numero degli occupanti può superare la capienza consentita.
Durante il sopralluogo possono inoltre emergere condizioni igieniche inadeguate, impianti pericolosi o locali non utilizzabili.
Impianti modificati dopo il rilascio della DiCo
Una Dichiarazione di Conformità descrive l’impianto nelle condizioni esistenti al momento del rilascio.
Se l’impianto viene successivamente ampliato o trasformato, la vecchia dichiarazione non documenta le nuove opere.
L’aggiunta di linee elettriche, lo spostamento del quadro, la realizzazione di un nuovo punto gas o la modifica delle tubazioni devono essere eseguiti da imprese abilitate.
Al termine deve essere rilasciata la documentazione relativa all’intervento.
Per ricostruire l’impianto possono quindi essere necessarie più dichiarazioni.
La DiCo originaria e quelle successive devono essere conservate insieme.
Le dichiarazioni degli impianti hanno una scadenza
La DiCo e la DiRi non hanno una scadenza periodica automatica.
I documenti continuano a rappresentare le opere per le quali sono stati rilasciati, purché l’impianto non sia stato modificato irregolarmente.
Questo non significa che un vecchio impianto sia necessariamente sicuro soltanto perché dispone di una dichiarazione.
I componenti possono deteriorarsi e le condizioni di utilizzo possono cambiare.
L’amministrazione o il tecnico incaricato possono richiedere ulteriori controlli quando la documentazione è molto datata o quando vengono rilevate anomalie.
La validità dell’attestazione di idoneità alloggiativa è invece distinta e dipende dalla procedura per la quale viene utilizzata.
È necessario controllare il termine indicato nel certificato e le richieste dell’ufficio destinatario.
Differenze tra i Comuni
Le procedure per ottenere l’idoneità alloggiativa non sono completamente uniformi.
Il modello della domanda, i pagamenti, gli allegati e le modalità del sopralluogo possono cambiare.
Alcuni Comuni richiedono direttamente le conformità elettrica e gas.
Altri prevedono una scheda tecnica compilata da un professionista.
In alcuni territori il controllo viene effettuato dall’Ufficio Tecnico comunale.
In altri può essere coinvolta l’autorità sanitaria.
Anche i tempi di rilascio e la durata dell’attestazione possono variare.
Per questo motivo la documentazione deve essere preparata seguendo le istruzioni aggiornate dell’ente competente e non copiando la procedura adottata da un altro Comune.
Idoneità alloggiativa e agibilità
Il certificato di agibilità può costituire un documento utile, ma non sempre sostituisce la procedura di idoneità alloggiativa.
L’agibilità riguarda l’immobile nel suo complesso.
L’idoneità considera anche il numero delle persone che dovranno abitarlo.
L’amministrazione può quindi chiedere una planimetria aggiornata, un accertamento delle superfici e le dichiarazioni degli impianti anche quando l’immobile dispone dell’agibilità.
La mancanza dell’agibilità può invece rendere necessari ulteriori accertamenti.
Ogni situazione deve essere valutata considerando l’epoca di costruzione, gli interventi eseguiti e la documentazione disponibile.
Idoneità alloggiativa e conformità urbanistica
Le certificazioni degli impianti non sanano eventuali abusi edilizi.
La DiCo attesta esclusivamente la corretta esecuzione delle opere impiantistiche comprese nella dichiarazione.
Non certifica la conformità delle pareti, delle destinazioni d’uso o delle modifiche edilizie.
Una cucina realizzata in un locale non autorizzato non diventa regolare perché dispone di impianti certificati.
Un bagno abusivo non viene sanato dalla DiCo idrica o elettrica.
Quando la planimetria non corrisponde allo stato reale è necessario valutare la situazione con un tecnico abilitato.
Preparare la documentazione prima della domanda
Prima di presentare la richiesta è opportuno verificare la documentazione dell’immobile.
Devono essere recuperate le DiCo elettrica e gas complete degli allegati.
È necessario controllare le abilitazioni delle imprese che le hanno rilasciate.
La planimetria deve essere leggibile e corrispondente allo stato dei luoghi.
Il contratto di locazione o comodato deve essere registrato quando previsto.
Devono essere individuate tutte le persone già presenti nell’alloggio.
Quando mancano le dichiarazioni degli impianti, è consigliabile affrontare il problema prima di inoltrare la pratica.
In questo modo si riduce il rischio di sospensioni, integrazioni e ritardi.
Richiedere le dichiarazioni per l’idoneità alloggiativa
La prima attività consiste nel verificare quali certificazioni siano richieste dal Comune competente.
Per gli impianti realizzati o modificati regolarmente deve essere recuperata la Dichiarazione di Conformità originaria.
Per gli impianti anteriori al 27 marzo 2008 privi della documentazione può essere valutato il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza.
Per gli impianti successivi senza DiCo è necessario ricercare la documentazione oppure valutare gli interventi tecnici indispensabili.
Il sopralluogo permette di controllare la situazione dell’impianto e individuare eventuali anomalie.
Quando sono necessari lavori, questi devono essere eseguiti da imprese abilitate.
Soltanto dopo le verifiche e gli eventuali adeguamenti sarà possibile predisporre la documentazione corretta da allegare alla richiesta di idoneità alloggiativa.