Dichiarazioni di Conformità degli Impianti Idrici e Sanitari

La corretta realizzazione di un impianto idrico è fondamentale per garantire la sicurezza dell’edificio, la distribuzione dell’acqua, il funzionamento degli apparecchi sanitari e la protezione dell’impianto da perdite, contaminazioni e malfunzionamenti.
La conformità non dipende soltanto dalla qualità dei tubi e dei raccordi utilizzati.
Devono essere valutati anche il dimensionamento delle reti, la pressione disponibile, la temperatura dell’acqua, la compatibilità tra i materiali, la protezione dal riflusso, l’isolamento delle tubazioni e la corretta evacuazione delle acque reflue.
Al termine dei lavori, l’impresa installatrice deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità, comunemente indicata con la sigla DiCo.
Quando la Dichiarazione di Conformità relativa a un vecchio impianto non è stata prodotta oppure non è più reperibile, in presenza di specifiche condizioni può essere sostituita dalla Dichiarazione di Rispondenza, conosciuta come DiRi.
DiCo e DiRi perseguono entrambe lo scopo di documentare la regolarità dell’impianto, ma vengono rilasciate in momenti differenti, da soggetti differenti e con presupposti diversi.

Richiedi Informazioni






    Normativa sugli impianti idrici e sanitari

    Il principale riferimento normativo è il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
    Il decreto disciplina gli impianti posti al servizio degli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
    Quando l’impianto è collegato a una rete di distribuzione, la disciplina si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
    Il D.M. 37/2008 classifica espressamente alla lettera d gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
    Alla disciplina amministrativa prevista dal decreto si affiancano le norme tecniche applicabili alla progettazione, all’installazione, al collaudo e alla manutenzione.
    Tra i principali riferimenti tecnici rientra la UNI 9182, relativa agli impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua fredda e calda.
    La norma contiene criteri per il dimensionamento delle reti, la produzione e il ricircolo dell’acqua calda, la messa in esercizio, l’impiego dell’acqua non potabile, l’installazione e il collaudo degli impianti.
    Devono inoltre essere considerate le norme della serie UNI EN 806 e le eventuali disposizioni nazionali, regionali e comunali applicabili allo specifico intervento.

    Cosa comprende un impianto idrico e sanitario

    L’impianto idrico comprende l’insieme delle tubazioni, dei componenti e delle apparecchiature utilizzati per distribuire l’acqua all’interno di un edificio.
    La rete inizia normalmente dal punto di consegna della fornitura idrica e prosegue verso le diverse utenze presenti nell’immobile.
    Può comprendere la tubazione principale, le colonne montanti, le derivazioni, i collettori, le valvole, i rubinetti di intercettazione e i punti di utilizzo.
    Fanno parte dell’impianto anche gli eventuali sistemi di accumulo, pressurizzazione, sollevamento e ricircolo dell’acqua.
    Rientrano nella valutazione le reti di distribuzione dell’acqua fredda e dell’acqua calda sanitaria.
    L’impianto sanitario comprende inoltre i collegamenti agli apparecchi sanitari e, in funzione dell’intervento eseguito, le reti di scarico delle acque reflue.
    La dichiarazione deve identificare con precisione quali parti dell’impianto sono comprese nei lavori e quali rimangono escluse.

    Impianti di acqua fredda sanitaria

    La rete dell’acqua fredda sanitaria distribuisce l’acqua dal punto di consegna ai rubinetti, agli apparecchi e alle diverse utenze presenti nell’edificio.
    Il dimensionamento deve permettere di ottenere portate e pressioni adeguate anche quando vengono utilizzati più punti contemporaneamente.
    Le tubazioni devono essere realizzate con materiali idonei alla qualità dell’acqua e alle condizioni di esercizio.
    Il percorso deve limitare i ristagni, proteggere le tubazioni dal gelo e permettere l’accesso ai componenti che richiedono manutenzione.
    Devono essere presenti dispositivi di intercettazione che consentano di isolare l’intero impianto o singole zone senza interrompere necessariamente tutte le utenze.

    Impianti di acqua calda sanitaria

    La rete dell’acqua calda sanitaria comprende le tubazioni che collegano il sistema di produzione ai punti di utilizzo.
    La produzione può avvenire mediante caldaie, scaldacqua, pompe di calore, bollitori o altri apparecchi idonei.
    La certificazione idrica riguarda le opere idrauliche realizzate e non sostituisce le eventuali dichiarazioni richieste per la parte elettrica, termica o gas dell’apparecchio.
    La distribuzione deve essere dimensionata considerando la temperatura, la portata richiesta, la dilatazione dei materiali e le dispersioni termiche.
    Le tubazioni devono essere adeguatamente isolate nei casi previsti.
    Una corretta progettazione deve inoltre ridurre i tempi di attesa dell’acqua calda e limitare inutili sprechi.

    Impianti di ricircolo dell’acqua calda

    Negli edifici di grandi dimensioni può essere presente una rete di ricircolo dell’acqua calda sanitaria.
    Il ricircolo permette di mantenere l’acqua in movimento tra il generatore, la rete e i punti più lontani.
    Il sistema deve essere correttamente dimensionato e bilanciato.
    Una portata insufficiente può determinare temperature inadeguate nei rami più distanti.
    Una portata eccessiva può aumentare i consumi energetici e accelerare l’usura delle tubazioni.
    La documentazione deve rappresentare il percorso del ricircolo, i componenti installati e le eventuali valvole di bilanciamento.

    Collettori e distribuzione interna

    Negli impianti moderni la distribuzione può essere realizzata mediante collettori.
    Ogni utenza viene collegata al collettore attraverso una linea dedicata.
    Questa soluzione consente di intercettare separatamente i singoli apparecchi e può facilitare le operazioni di manutenzione.
    Il collettore deve essere installato in una posizione accessibile e protetta.
    I collegamenti devono essere identificabili e realizzati con componenti compatibili con il sistema di tubazioni utilizzato.
    La presenza di un collettore non elimina la necessità di verificare il dimensionamento complessivo della rete.

    Autoclavi e gruppi di pressurizzazione

    Quando la pressione della rete pubblica non è sufficiente può essere necessario installare un’autoclave o un gruppo di pressurizzazione.
    Il sistema deve garantire la pressione richiesta senza provocare sovrappressioni, rumori o sollecitazioni anomale.
    Devono essere valutati il volume dell’accumulo, la portata delle pompe, i dispositivi di controllo e le protezioni contro il funzionamento a secco.
    Le apparecchiature devono essere installate in locali idonei e accessibili per la manutenzione.
    La Dichiarazione di Conformità deve comprendere le opere idrauliche e i collegamenti effettivamente realizzati dall’impresa.
    Gli eventuali collegamenti elettrici devono essere documentati separatamente dall’impresa abilitata per il relativo settore.

    Serbatoi e sistemi di accumulo

    Un impianto idrico può comprendere serbatoi destinati all’accumulo dell’acqua.
    I serbatoi devono essere realizzati con materiali adatti all’uso previsto.
    Devono essere protetti dall’ingresso di polvere, insetti, corpi estranei e sostanze contaminanti.
    La posizione deve consentire le operazioni di ispezione, pulizia e manutenzione.
    Devono essere previsti sistemi adeguati per il troppo pieno, lo scarico e il ricambio dell’acqua.
    Un accumulo sovradimensionato o scarsamente utilizzato può favorire il ristagno.
    La progettazione deve quindi considerare il reale fabbisogno dell’edificio.

    Reti di scarico delle acque reflue

    La parte sanitaria dell’impianto può comprendere le tubazioni destinate alla raccolta e all’allontanamento delle acque reflue.
    Le reti devono essere realizzate con pendenze, diametri e materiali adeguati.
    Devono essere limitati i rischi di ostruzione, riflusso, perdita e diffusione di cattivi odori.
    Gli apparecchi sanitari devono essere collegati mediante sistemi idonei e dotati delle necessarie chiusure idrauliche.
    Le colonne di scarico devono essere correttamente ventilate quando previsto dalle caratteristiche dell’impianto.
    La Dichiarazione di Conformità deve specificare se i lavori comprendono anche la rete di scarico o soltanto la distribuzione dell’acqua.

    Dichiarazione di Conformità dell’impianto idrico

    La Dichiarazione di Conformità è il documento con il quale l’impresa installatrice attesta di aver realizzato l’impianto secondo la regola dell’arte.
    La DiCo viene rilasciata al termine dei lavori, dopo l’esecuzione delle verifiche previste dalla normativa e delle prove di funzionalità.
    La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello ministeriale.
    Della DiCo fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto dell’impianto.
    La DiCo non è una semplice attestazione generica.
    L’impresa si assume la responsabilità delle opere effettivamente eseguite e dichiara che i lavori rispettano il progetto, le norme tecniche applicabili e le indicazioni dei produttori.

    Quando deve essere rilasciata la DiCo

    La Dichiarazione di Conformità deve essere rilasciata quando viene realizzato un nuovo impianto idrico o sanitario.
    Deve essere rilasciata anche in caso di trasformazione dell’impianto.
    È necessaria per gli ampliamenti che comportano la realizzazione di nuove tubazioni, derivazioni, colonne o punti di utilizzo.
    La DiCo deve essere predisposta per il rifacimento totale o parziale dell’impianto.
    È prevista anche per gli interventi di manutenzione straordinaria che modificano la struttura o le caratteristiche dell’installazione.
    Il committente deve affidare questi lavori a un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008.

    Realizzazione di un nuovo impianto idrico

    La realizzazione di un nuovo impianto comprende la posa delle tubazioni e dei componenti necessari alla distribuzione dell’acqua.
    L’impresa deve verificare la compatibilità tra i materiali, le pressioni di esercizio e le temperature previste.
    Devono essere predisposti gli opportuni dispositivi di intercettazione.
    Le tubazioni devono essere posate in modo da limitarne il danneggiamento e consentire gli interventi di manutenzione.
    Prima della messa in servizio devono essere effettuate le prove previste.
    Al termine dei lavori viene rilasciata la Dichiarazione di Conformità completa degli allegati obbligatori.

    Ampliamento dell’impianto idrico

    L’ampliamento si verifica quando vengono aggiunte nuove parti a un impianto esistente.
    Può riguardare la realizzazione di un nuovo bagno, di una cucina, di una lavanderia o di ulteriori punti acqua.
    Può comprendere l’estensione della rete a un altro piano, a una pertinenza o a nuovi locali.
    Prima di effettuare l’ampliamento, l’impresa deve verificare che la rete esistente sia in grado di alimentare le nuove utenze.
    Devono essere considerate la pressione disponibile, la portata, il diametro delle tubazioni e la produzione di acqua calda.
    La DiCo deve identificare le parti aggiunte e il punto di collegamento con l’impianto preesistente.

    Trasformazione dell’impianto idrico

    La trasformazione modifica in maniera significativa le caratteristiche dell’impianto.
    Può comprendere il cambiamento del sistema di distribuzione, la sostituzione delle colonne, la modifica dei materiali o la variazione delle modalità di produzione e accumulo dell’acqua calda.
    Può essere considerata trasformazione anche la modifica sostanziale di un gruppo di pressurizzazione o di un sistema di ricircolo.
    La classificazione dell’intervento deve essere effettuata sulla base dei lavori realmente eseguiti.
    Al termine deve essere rilasciata la documentazione corrispondente alla nuova configurazione.

    Rifacimento totale dell’impianto

    Il rifacimento totale interessa l’intero impianto idrico dell’immobile.
    Può rendersi necessario in presenza di tubazioni deteriorate, perdite diffuse, materiali non più idonei o una distribuzione incompatibile con le nuove esigenze.
    L’intervento consente di ridefinire il percorso delle tubazioni, la posizione delle valvole e la suddivisione delle utenze.
    Devono essere valutati anche la produzione dell’acqua calda, il ricircolo, gli scarichi e gli eventuali sistemi di trattamento.
    La Dichiarazione di Conformità deve rappresentare l’impianto effettivamente realizzato.

    Rifacimento parziale dell’impianto

    Quando i lavori interessano soltanto una parte dell’impianto, la DiCo riguarda esclusivamente la porzione oggetto dell’intervento.
    L’impresa non può dichiarare conforme l’intero impianto se ha lavorato soltanto su un bagno, una colonna o una singola derivazione.
    Deve tuttavia considerare la sicurezza e la funzionalità dell’intero sistema.
    La documentazione deve indicare espressamente la compatibilità tecnica tra la parte nuova e le condizioni preesistenti.
    Questo principio è previsto dal D.M. 37/2008 per tutti i rifacimenti parziali.

    Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria

    La manutenzione ordinaria comprende generalmente interventi limitati che non modificano la struttura dell’impianto.
    La sostituzione di un rubinetto, di un flessibile, di una guarnizione o di un componente equivalente può rientrare nella manutenzione ordinaria.
    La manutenzione straordinaria comporta invece interventi più rilevanti sulla rete o sui suoi componenti.
    La distinzione non dipende soltanto dal costo del lavoro.
    Deve essere valutata la natura tecnica dell’intervento e l’eventuale modifica delle caratteristiche dell’impianto.
    Quando l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria deve essere affidato a un’impresa abilitata e documentato secondo la normativa.

    Chi può rilasciare la DiCo idrica

    La Dichiarazione di Conformità può essere rilasciata esclusivamente dall’impresa abilitata che ha eseguito i lavori.
    L’impresa deve risultare abilitata per gli impianti idrici e sanitari indicati dalla lettera d del D.M. 37/2008.
    L’abilitazione deve risultare dal Registro delle Imprese o dall’Albo delle Imprese Artigiane.
    La dichiarazione deve riportare i dati dell’impresa, del titolare o del legale rappresentante e del responsabile tecnico.
    Un idraulico privo della necessaria abilitazione non può rilasciare una valida Dichiarazione di Conformità.
    Un’impresa che non ha eseguito i lavori non può rilasciare successivamente una DiCo come se avesse realizzato l’impianto originario.

    Cosa contiene la Dichiarazione di Conformità

    La DiCo contiene i dati dell’impresa installatrice e del committente.
    Indica l’indirizzo dell’immobile e la sua destinazione d’uso.
    Identifica la tipologia di impianto e la natura dell’intervento eseguito.
    Specifica se si tratta di una nuova installazione, di una trasformazione, di un ampliamento, di un rifacimento o di una manutenzione straordinaria.
    Riporta i riferimenti alle norme tecniche applicate.
    Indica il progetto utilizzato e le eventuali dichiarazioni precedenti relative alle parti preesistenti.
    L’impresa dichiara di aver utilizzato materiali idonei e di aver effettuato le verifiche necessarie.

    Allegati obbligatori della DiCo

    La DiCo deve essere completa degli allegati obbligatori.
    Tra gli allegati rientra il progetto oppure lo schema dell’impianto realizzato.
    Deve essere presente la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati.
    La documentazione deve riportare i riferimenti a eventuali dichiarazioni precedenti.
    Deve inoltre essere allegata la documentazione relativa ai requisiti tecnico-professionali dell’impresa.
    Quando durante i lavori vengono introdotte delle varianti, il progetto o lo schema devono essere aggiornati.
    Una dichiarazione priva degli allegati previsti può risultare incompleta e non permettere di ricostruire correttamente le caratteristiche dell’impianto.

    Progetto dell’impianto idrico

    Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti idrici deve essere redatto un progetto.
    Il progetto deve rappresentare il percorso dell’impianto, le sue caratteristiche e i principali componenti utilizzati.
    Deve contenere almeno gli schemi, gli eventuali disegni planimetrici e una relazione tecnica.
    Devono essere considerate la tipologia dei materiali, le misure di sicurezza e le condizioni di esercizio.
    Quando il progetto viene modificato durante i lavori, deve essere integrato con la documentazione delle varianti effettivamente realizzate.

    Chi redige il progetto idrico

    Il D.M. 37/2008 prevede che il progetto possa essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice oppure, nei casi espressamente individuati dalla normativa, da un professionista iscritto all’albo.
    Per gli impianti idrici e sanitari della lettera d, il decreto non stabilisce una specifica soglia dimensionale oltre la quale il progetto debba necessariamente essere firmato da un professionista.
    Salvo l’applicazione di disposizioni più rigorose o di norme specifiche, il progetto può quindi essere predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa.
    Per impianti complessi, opere connesse a pratiche edilizie o sistemi integrati con altre tipologie di impianto può comunque essere necessario l’intervento di un professionista.
    La valutazione deve essere effettuata considerando l’intero progetto e tutte le normative applicabili.

    Schema dell’impianto realizzato

    Quando il progetto viene redatto dal responsabile tecnico dell’impresa, l’elaborato deve comprendere almeno lo schema dell’impianto.
    Lo schema deve descrivere in modo funzionale ed effettivo l’opera eseguita.
    Deve permettere di individuare le principali tubazioni, le derivazioni, i collettori, le valvole e gli apparecchi collegati.
    Le eventuali varianti introdotte durante i lavori devono essere riportate nella documentazione finale.
    Uno schema generico che non rappresenta l’impianto realmente installato può rendere difficile qualsiasi intervento futuro.

    Relazione dei materiali utilizzati

    La relazione dei materiali è parte integrante della Dichiarazione di Conformità.
    Deve indicare la tipologia dei tubi, dei raccordi, delle valvole e degli altri componenti impiegati.
    I materiali devono essere adatti al trasporto dell’acqua e alle condizioni di temperatura e pressione dell’impianto.
    Quando l’acqua è destinata al consumo umano devono essere utilizzati prodotti e materiali conformi alle disposizioni igienico-sanitarie applicabili.
    La compatibilità deve essere valutata anche tra materiali differenti collegati nello stesso impianto.
    Accoppiamenti non corretti possono favorire corrosione, deterioramento e perdite.

    Verifiche prima del rilascio della DiCo

    Prima di rilasciare la DiCo, l’impresa deve eseguire le verifiche previste dalla normativa.
    Devono essere controllati il percorso delle tubazioni, la corretta posa dei componenti e la presenza dei dispositivi di intercettazione.
    La rete deve essere sottoposta alle prove necessarie per verificare la tenuta.
    Devono essere controllate la funzionalità, la pressione e la distribuzione ai diversi punti di utilizzo.
    Per le reti di acqua calda devono essere verificate le temperature e il corretto funzionamento dell’eventuale ricircolo.
    Per gli scarichi devono essere valutati il deflusso, la tenuta e l’assenza di riflussi o perdite.
    L’estensione delle prove dipende dalle caratteristiche dell’impianto e dalle norme tecniche applicabili.

    Prova di tenuta delle tubazioni

    La prova di tenuta serve a verificare che le tubazioni e i collegamenti non presentino perdite.
    La prova deve essere eseguita secondo le modalità previste per il materiale e il sistema utilizzato.
    Devono essere considerate le indicazioni del produttore e le norme tecniche applicabili.
    Il controllo deve essere effettuato prima che le parti non ispezionabili vengano definitivamente chiuse, quando le caratteristiche del cantiere lo consentono.
    Eventuali perdite devono essere eliminate prima della messa in servizio.
    L’esito delle verifiche costituisce uno degli elementi sui quali si basa il rilascio della DiCo.

    Lavaggio e messa in esercizio

    Prima dell’utilizzo, le nuove tubazioni devono essere adeguatamente preparate e messe in esercizio.
    Devono essere rimossi residui, polvere e sostanze eventualmente presenti dopo l’installazione.
    Le modalità di lavaggio dipendono dalla tipologia della rete, dai materiali e dalla destinazione dell’acqua.
    In particolari strutture o in presenza di specifiche condizioni può essere necessario effettuare operazioni di disinfezione.
    La messa in esercizio deve evitare ristagni prolungati nelle tubazioni nuove.
    Le operazioni effettuate devono essere coerenti con il progetto e con le indicazioni tecniche applicabili.

    Protezione dal riflusso dell’acqua

    Un impianto deve essere realizzato in modo da evitare che acqua proveniente da circuiti interni possa rifluire verso la rete di acqua potabile.
    Il rischio può essere presente quando l’impianto alimenta apparecchiature, serbatoi, circuiti di trattamento, impianti di irrigazione o utenze contenenti sostanze potenzialmente contaminanti.
    Devono essere installati dispositivi di protezione adeguati al livello di rischio.
    La semplice presenza di una valvola generica non è sempre sufficiente.
    La soluzione deve essere scelta in funzione del tipo di collegamento e delle caratteristiche del fluido.

    Separazione tra acqua potabile e acqua non potabile

    Gli impianti che utilizzano acqua piovana, acqua di pozzo, acqua recuperata o altre acque non potabili devono essere progettati con particolare attenzione.
    Le reti non potabili devono essere separate da quelle destinate al consumo umano.
    Devono essere evitati collegamenti diretti che possano provocare contaminazioni.
    Le tubazioni e i punti di utilizzo devono essere chiaramente identificabili.
    Gli utenti devono poter riconoscere le utenze non destinate al consumo umano.
    La documentazione deve rappresentare entrambe le reti e i dispositivi utilizzati per mantenerle separate.

    Trattamento dell’acqua

    L’impianto può comprendere addolcitori, filtri, dosatori, sistemi a osmosi o altre apparecchiature di trattamento.
    La presenza di un dispositivo di trattamento modifica le caratteristiche dell’impianto e deve essere valutata nel progetto.
    Devono essere rispettate le indicazioni del produttore e le disposizioni applicabili all’acqua destinata al consumo umano.
    Le apparecchiature devono essere accessibili per la manutenzione.
    Devono essere previsti sistemi adeguati per evitare riflussi e contaminazioni.
    Una manutenzione insufficiente può ridurre l’efficacia del trattamento e peggiorare la qualità dell’acqua.

    La DiCo non certifica la potabilità dell’acqua

    La Dichiarazione di Conformità attesta la corretta realizzazione dell’impianto.
    Non certifica automaticamente che l’acqua distribuita sia potabile.
    La potabilità dipende dalle caratteristiche dell’acqua e può essere verificata attraverso specifiche analisi.
    Un impianto realizzato a regola d’arte può ricevere acqua non conforme proveniente dalla fonte o dalla rete.
    Allo stesso modo, acqua conforme al punto di consegna può subire alterazioni all’interno di un impianto mal gestito.
    La certificazione impiantistica e l’analisi della qualità dell’acqua hanno quindi funzioni differenti.

    La DiCo non certifica l’assenza di Legionella

    La Dichiarazione di Conformità non costituisce una certificazione di assenza della Legionella.
    La proliferazione del batterio dipende da numerosi fattori, tra cui temperatura, ristagno, presenza di biofilm e condizioni di gestione.
    La progettazione dell’impianto può contribuire a ridurre il rischio attraverso percorsi adeguati, temperature controllate e limitazione dei rami inutilizzati.
    La gestione successiva rimane comunque fondamentale.
    Nelle strutture soggette a valutazione del rischio devono essere effettuati i controlli e i monitoraggi previsti per la specifica attività.

    Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto idrico

    La Dichiarazione di Rispondenza è il documento che può sostituire una Dichiarazione di Conformità mancante nei casi ammessi dalla legge.
    La DiRi riguarda un impianto già esistente.
    Viene rilasciata dopo un sopralluogo, l’esame della documentazione disponibile e l’esecuzione degli accertamenti necessari.
    Il soggetto che la sottoscrive si assume personalmente la responsabilità delle valutazioni effettuate.
    La DiRi non è una nuova DiCo e non certifica lavori che il tecnico non ha materialmente eseguito.

    Quando può essere rilasciata la DiRi

    La Dichiarazione di Rispondenza può essere rilasciata soltanto per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008.
    La Dichiarazione di Conformità originaria deve risultare non prodotta oppure non più reperibile.
    Per un impianto realizzato dopo il 27 marzo 2008, la DiRi non può essere utilizzata come sostituzione automatica della DiCo mancante.
    In questi casi deve essere verificata la possibilità di recuperare la dichiarazione originaria.
    Quando il recupero non è possibile, devono essere valutate le condizioni dell’impianto e gli eventuali interventi necessari.
    La nuova impresa potrà rilasciare una DiCo soltanto per le opere realmente eseguite.

    Chi può rilasciare la DiRi idrica

    La Dichiarazione di Rispondenza può essere rilasciata da un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche richieste.
    Il professionista deve aver esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico interessato.
    Per gli impianti che non rientrano nei casi di progetto professionale obbligatorio, la DiRi può essere rilasciata anche da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata.
    Il soggetto deve operare nel settore degli impianti idrici e sanitari.
    La DiRi viene rilasciata sotto personale responsabilità e soltanto dopo sopralluoghi e accertamenti.

    Verifiche necessarie per la DiRi

    Il rilascio della DiRi deve essere preceduto da un esame approfondito dell’impianto.
    Il tecnico deve ricostruire, per quanto possibile, il periodo di realizzazione e le modifiche eseguite nel tempo.
    Devono essere individuati i materiali utilizzati, il percorso delle tubazioni e le principali apparecchiature installate.
    Vengono controllati i dispositivi di intercettazione, i collettori, i sistemi di accumulo e gli eventuali gruppi di pressurizzazione.
    Possono essere richieste prove di tenuta, controlli delle pressioni, verifiche delle temperature e prove di funzionamento.
    Per le reti di scarico possono essere necessari accertamenti sul deflusso e sulla tenuta.
    Il tipo di verifica viene stabilito dal tecnico in funzione delle caratteristiche dell’impianto.

    Documentazione della DiRi

    La Dichiarazione di Rispondenza deve identificare chiaramente l’impianto esaminato.
    Può essere accompagnata da schemi, planimetrie, fotografie e relazioni tecniche.
    Devono essere riportati gli accertamenti effettuati e l’esito delle verifiche.
    La documentazione deve distinguere le parti originarie dalle eventuali modifiche successive.
    Quando alcune porzioni non sono accessibili, il tecnico deve valutare se dispone comunque di elementi sufficienti per assumersi la responsabilità della dichiarazione.
    La mancanza di informazioni può rendere necessari ulteriori controlli o interventi.

    La DiRi non è una sanatoria automatica

    La richiesta della Dichiarazione di Rispondenza non garantisce che il documento possa essere rilasciato.
    Durante il sopralluogo possono essere rilevati materiali deteriorati, tubazioni danneggiate, perdite, collegamenti irregolari o assenza dei necessari dispositivi di sicurezza.
    Il tecnico può richiedere l’esecuzione di lavori correttivi.
    Gli interventi devono essere affidati a un’impresa abilitata.
    L’impresa rilascerà la Dichiarazione di Conformità relativa alle opere effettivamente eseguite.
    La DiRi potrà essere valutata soltanto quando le condizioni riscontrate permettono di attestare la rispondenza della parte preesistente.

    Differenza tra DiCo e DiRi

    La DiCo viene rilasciata dall’impresa abilitata che esegue i lavori.
    La DiRi viene predisposta successivamente per un impianto realizzato prima del 27 marzo 2008 e privo della documentazione originaria.
    La DiCo attesta la corretta esecuzione di una nuova installazione, trasformazione, ampliamento, rifacimento o manutenzione straordinaria.
    La DiRi attesta l’esito delle verifiche effettuate su un impianto già esistente.
    La DiCo deve essere rilasciata al termine dei lavori.
    La DiRi viene rilasciata dopo sopralluoghi e accertamenti.
    La DiCo riguarda esclusivamente le opere eseguite dall’impresa che la sottoscrive.
    La DiRi comporta una valutazione tecnica a posteriori delle condizioni dell’impianto.

    Impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 senza DiCo

    Quando la DiCo di un impianto realizzato dopo il 27 marzo 2008 non è disponibile, la prima operazione consiste nel tentare di recuperarla.
    È opportuno contattare l’impresa installatrice, il precedente proprietario, l’amministratore di condominio o il professionista che ha seguito i lavori.
    Può essere verificato anche l’eventuale deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune.
    Se la dichiarazione non è reperibile, l’impianto deve essere esaminato per stabilire quali interventi siano necessari.
    Non è possibile incaricare un’altra impresa di firmare retroattivamente una DiCo per lavori eseguiti da terzi.
    La nuova impresa può dichiarare conformi esclusivamente gli interventi da essa realizzati.

    Nuovo allacciamento alla rete idrica

    In caso di nuova fornitura di acqua, il committente deve consegnare al distributore o al venditore copia della Dichiarazione di Conformità oppure, nei casi ammessi, della Dichiarazione di Rispondenza.
    Il D.M. 37/2008 prevede che la documentazione venga consegnata entro trenta giorni dall’allacciamento.
    La copia della DiCo viene consegnata senza gli allegati obbligatori, salvo differenti richieste del gestore.
    La mancata consegna può comportare, dopo congruo avviso e fatti salvi i provvedimenti delle autorità competenti, la sospensione della fornitura.
    Le modalità operative devono essere verificate con il gestore del servizio idrico competente.

    Deposito della Dichiarazione di Conformità

    Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti in edifici già dotati di agibilità, l’impresa installatrice deve depositare la DiCo e il progetto presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.
    Il deposito deve avvenire entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
    Quando l’impianto è collegato a un intervento edilizio, il progetto deve essere coordinato con la relativa pratica.
    Lo Sportello Unico trasmette copia della dichiarazione alla Camera di Commercio competente per i controlli sull’impresa.
    Le modalità di deposito possono essere telematiche e dipendono dall’organizzazione adottata dal Comune.

    Dichiarazione idrica e agibilità

    La documentazione relativa agli impianti può essere necessaria per la segnalazione certificata di agibilità.
    La DiCo consente di dimostrare che le opere impiantistiche sono state affidate a un’impresa abilitata e realizzate secondo la normativa.
    La dichiarazione deve essere coerente con il progetto edilizio e con la configurazione effettiva dell’immobile.
    Quando vengono realizzati più impianti, ciascuna impresa deve rilasciare la documentazione relativa al proprio settore.
    Una dichiarazione idrica non sostituisce le certificazioni elettriche, termiche, gas o antincendio.

    Campi di utilizzo della certificazione idrica

    La Dichiarazione di Conformità o la Dichiarazione di Rispondenza può essere richiesta in numerose situazioni.
    Può essere necessaria per nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso.
    Può essere utilizzata per pratiche edilizie, procedure di agibilità e autorizzazioni amministrative.
    Può essere richiesta per l’apertura o la regolarizzazione di attività commerciali, strutture ricettive, palestre, laboratori e attività produttive.
    La documentazione può essere esaminata durante verifiche tecniche, controlli assicurativi e compravendite immobiliari.
    Può inoltre essere necessaria per ricostruire le caratteristiche dell’impianto prima di effettuare nuovi lavori.

    Dichiarazioni idriche nelle abitazioni private

    Nelle abitazioni la certificazione può riguardare la cucina, i bagni, la lavanderia, il locale caldaia e gli impianti esterni collegati all’edificio.
    Devono essere considerati i collegamenti ai sanitari, agli elettrodomestici, ai sistemi di produzione dell’acqua calda e agli eventuali impianti di trattamento.
    La DiCo deve distinguere l’impianto dell’appartamento dalle parti comuni condominiali.
    Quando viene rifatto soltanto un bagno, la dichiarazione riguarda le opere effettivamente realizzate in quel locale e i relativi collegamenti.
    La certificazione dell’impianto idrico non sostituisce le garanzie dei singoli apparecchi installati.

    Dichiarazioni idriche nei condomini

    Negli edifici condominiali devono essere distinte le reti comuni dagli impianti delle singole unità immobiliari.
    Le parti comuni possono comprendere la tubazione principale, le colonne montanti, i serbatoi, le autoclavi e i gruppi di pressurizzazione.
    La DiCo di un appartamento non certifica automaticamente le colonne e gli impianti condominiali.
    La dichiarazione relativa alle parti comuni non comprende le modifiche eseguite all’interno delle singole abitazioni.
    L’amministratore deve conservare la documentazione degli impianti comuni.
    Ogni proprietario deve conservare le dichiarazioni relative alla propria unità immobiliare.

    Dichiarazioni idriche per negozi e uffici

    Negozi e uffici possono disporre di bagni, cucine, punti acqua, sistemi di produzione dell’acqua calda e impianti di trattamento.
    La documentazione deve essere coerente con la destinazione dei locali.
    Un cambio di attività può comportare la realizzazione di nuove utenze o la modifica delle reti esistenti.
    Prima dell’apertura è opportuno verificare che gli interventi siano stati eseguiti da imprese abilitate.
    La DiCo può essere richiesta nell’ambito delle pratiche amministrative o dei controlli eseguiti dagli enti competenti.

    Dichiarazioni idriche per ristoranti e attività alimentari

    Ristoranti, bar, mense, panifici e laboratori alimentari utilizzano quantità rilevanti di acqua.
    L’impianto può alimentare lavelli, lavastoviglie, apparecchiature di cottura, produttori di ghiaccio e sistemi di lavaggio.
    Devono essere valutati il dimensionamento, la produzione di acqua calda, gli scarichi e la protezione dal riflusso.
    Particolare attenzione deve essere riservata alle apparecchiature collegate direttamente alla rete idrica.
    I sistemi di trattamento devono essere installati e mantenuti correttamente.
    La DiCo deve rappresentare le opere effettivamente realizzate e le utenze collegate.

    Dichiarazioni idriche per hotel e strutture ricettive

    Hotel, residence, bed and breakfast e altre strutture ricettive dispongono spesso di impianti idrici estesi.
    La rete può comprendere numerose camere, cucine, lavanderie, spa, piscine e locali tecnici.
    Devono essere valutati il dimensionamento, l’accumulo, il ricircolo e il bilanciamento dell’acqua calda.
    Le modifiche eseguite nel corso degli anni devono essere accompagnate dalle relative dichiarazioni.
    La presenza di rami scarsamente utilizzati può richiedere una particolare attenzione nella gestione.
    La documentazione deve consentire di individuare le diverse zone dell’impianto.

    Dichiarazioni idriche per palestre e centri sportivi

    Palestre, piscine e centri sportivi possono presentare consumi elevati e concentrati in determinati orari.
    Le docce richiedono una corretta disponibilità di acqua calda e una distribuzione adeguatamente bilanciata.
    Devono essere valutati i sistemi di accumulo, ricircolo e regolazione della temperatura.
    Gli scarichi devono essere dimensionati per il numero di utilizzatori previsto.
    L’impianto può comprendere anche sistemi di trattamento e circuiti separati per la piscina.
    La Dichiarazione di Conformità deve identificare con precisione le reti interessate dall’intervento.

    Dichiarazioni idriche per RSA e strutture sanitarie

    Nelle RSA, negli ospedali e nelle strutture sanitarie la continuità del servizio idrico assume particolare importanza.
    L’impianto può comprendere numerose utenze, sistemi di accumulo, ricircoli complessi e apparecchiature specialistiche.
    La progettazione deve limitare ristagni, rami inutilizzati e temperature non controllate.
    Devono essere previste adeguate possibilità di manutenzione, campionamento e gestione.
    La DiCo documenta la realizzazione dell’impianto, ma non sostituisce la valutazione del rischio microbiologico.
    Le strutture devono conservare anche la documentazione relativa ai controlli, alla manutenzione e alla qualità dell’acqua.

    Dichiarazioni idriche per scuole ed edifici pubblici

    Scuole, uffici pubblici e impianti sportivi comunali possono presentare periodi prolungati di chiusura.
    La rete deve essere progettata considerando le modalità di utilizzo dell’edificio.
    Devono essere evitati, per quanto possibile, tratti inutilizzati e accumuli non necessari.
    La documentazione deve identificare le reti, le valvole e i principali componenti.
    Le modifiche eseguite durante ristrutturazioni o ampliamenti devono essere accompagnate da una nuova DiCo.
    La gestione successiva deve prevedere controlli adeguati alle caratteristiche dell’edificio.

    Dichiarazioni idriche per industrie e stabilimenti

    Negli stabilimenti produttivi devono essere distinte le reti sanitarie dalle reti utilizzate nei processi industriali.
    Possono essere presenti acqua potabile, acqua tecnica, acqua trattata, acqua di recupero e circuiti di raffreddamento.
    Le diverse reti devono essere chiaramente identificate e correttamente separate.
    Devono essere installati dispositivi idonei a proteggere la rete potabile da possibili riflussi.
    La Dichiarazione di Conformità deve indicare il confine delle opere comprese nell’intervento.
    Gli impianti di processo possono essere soggetti anche a normative specifiche ulteriori rispetto al D.M. 37/2008.

    Dichiarazioni idriche per cantieri e nuove costruzioni

    Nelle nuove costruzioni il progetto idrico deve essere coordinato con le opere murarie e con gli altri impianti.
    Devono essere definiti in anticipo i percorsi delle tubazioni, le colonne, i collettori e gli scarichi.
    La posa deve essere controllata prima della chiusura delle tracce e dei vani tecnici.
    Le prove devono essere eseguite prima della consegna dell’immobile.
    Al termine dei lavori, l’impresa rilascia la DiCo e deposita la documentazione secondo le modalità previste.
    La dichiarazione deve corrispondere alla configurazione definitiva dell’edificio.

    Compravendita di un immobile

    Durante la compravendita è utile verificare la presenza della documentazione relativa all’impianto idrico.
    La normativa non prevede che la DiCo o la DiRi debba essere necessariamente allegata a qualsiasi rogito.
    La sua presenza permette però di ricostruire le caratteristiche dell’impianto e gli interventi eseguiti.
    L’acquirente può richiedere informazioni sulla documentazione disponibile e sulle condizioni della rete.
    Le parti possono regolare nel contratto gli aspetti relativi agli impianti e alle eventuali opere da eseguire.
    L’assenza della dichiarazione deve essere valutata prima dell’acquisto per evitare contestazioni successive.

    Locazione di un immobile

    Anche negli immobili destinati alla locazione è importante verificare le condizioni dell’impianto idrico.
    Il proprietario deve mantenere nel tempo le caratteristiche di sicurezza dell’installazione.
    Le perdite, le infiltrazioni e i malfunzionamenti devono essere affrontati tempestivamente.
    La DiCo documenta i lavori eseguiti, ma non sostituisce la manutenzione successiva.
    Quando l’impianto viene modificato durante la locazione, i lavori devono essere affidati a un’impresa abilitata.
    La nuova documentazione deve essere conservata insieme alle dichiarazioni precedenti.

    Obblighi del committente e del proprietario

    Il committente deve affidare l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione straordinaria a imprese abilitate.
    Il proprietario deve adottare le misure necessarie per conservare nel tempo le caratteristiche di sicurezza dell’impianto.
    Devono essere rispettate le istruzioni fornite dall’installatore e dai produttori delle apparecchiature.
    È necessario evitare modifiche eseguite da soggetti privi dei requisiti professionali.
    Il proprietario deve conservare le dichiarazioni, i progetti, gli schemi e le relazioni dei materiali.
    Questi obblighi sono espressamente previsti dal D.M. 37/2008.

    La DiCo e la DiRi hanno una scadenza

    La normativa non prevede una scadenza periodica automatica della Dichiarazione di Conformità o della Dichiarazione di Rispondenza.
    I documenti rappresentano le condizioni dell’impianto nel momento in cui vengono rilasciati.
    La loro validità documentale presuppone che le parti certificate non siano state successivamente modificate in modo irregolare.
    Ogni ampliamento, trasformazione o rifacimento deve essere accompagnato dalla relativa documentazione.
    Un impianto può inoltre deteriorarsi nel tempo anche se dispone di una regolare dichiarazione.
    La presenza della DiCo non elimina quindi la necessità di effettuare manutenzioni e riparazioni.

    Come recuperare una DiCo smarrita

    Quando la Dichiarazione di Conformità non è più disponibile, è opportuno contattare innanzitutto l’impresa che ha eseguito i lavori.
    Una copia potrebbe essere conservata dal precedente proprietario, dall’amministratore di condominio o dal professionista che ha seguito l’intervento.
    È possibile verificare l’eventuale deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune.
    Devono essere cercati anche gli allegati, perché il solo modulo principale potrebbe non essere sufficiente.
    Se l’impianto è anteriore al 27 marzo 2008 e la documentazione non è reperibile, può essere valutato il rilascio della DiRi.
    Se l’impianto è successivo, devono essere considerate altre soluzioni tecniche e documentali.

    Documenti utili per richiedere una DiRi

    Prima del sopralluogo è utile raccogliere tutte le informazioni disponibili.
    Possono essere utilizzate planimetrie, schemi, fatture, fotografie e documenti relativi alle ristrutturazioni.
    Devono essere consegnate le eventuali dichiarazioni parziali rilasciate da imprese intervenute successivamente.
    È importante indicare l’anno presunto di realizzazione dell’impianto.
    Devono essere segnalate perdite, cali di pressione, rumori, cattivi odori, problemi di temperatura o frequenti ostruzioni.
    La disponibilità di informazioni attendibili può facilitare la ricostruzione tecnica dell’impianto.

    Perché certificare correttamente l’impianto idrico

    Un impianto non documentato non deve essere considerato automaticamente pericoloso.
    La mancanza della documentazione rende però più difficile ricostruire le caratteristiche delle tubazioni e gli interventi eseguiti.
    Una verifica può individuare perdite nascoste, materiali deteriorati, collegamenti irregolari e dispositivi di intercettazione mancanti.
    Può inoltre evidenziare ristagni, pressioni non adeguate, dispersioni termiche e possibili rischi di riflusso.
    La corretta certificazione tutela il proprietario, gli utilizzatori e i tecnici che interverranno successivamente.
    Consente inoltre di disporre di una base documentale aggiornata per future manutenzioni o ristrutturazioni.

    Richiedere la Dichiarazione di Conformità o di Rispondenza

    Prima di richiedere la certificazione è necessario verificare la data di realizzazione dell’impianto e la documentazione disponibile.
    Per nuovi impianti, ampliamenti, trasformazioni, rifacimenti e manutenzioni straordinarie, la DiCo deve essere rilasciata dall’impresa abilitata che esegue i lavori.
    Per un impianto realizzato prima del 27 marzo 2008 e privo della documentazione originaria può essere valutato il rilascio della DiRi.
    Il documento viene predisposto soltanto dopo il sopralluogo e gli accertamenti necessari.
    Quando vengono rilevate anomalie, devono essere eseguiti gli interventi richiesti prima di procedere con la certificazione.
    Il servizio è rivolto a proprietari di abitazioni, amministratori di condominio, imprese, negozi, strutture ricettive, attività produttive ed enti pubblici.