Dichiarazioni di Conformità degli Impianti Gas
La sicurezza di un impianto gas dipende dalla corretta progettazione, dalla qualità dei materiali, dall’esecuzione a regola d’arte e dalla presenza della documentazione prevista dalla normativa.
Le Dichiarazioni di Conformità degli impianti gas permettono di documentare che le opere sono state eseguite da un’impresa abilitata e nel rispetto delle disposizioni tecniche applicabili.
Il documento normalmente rilasciato al termine dei lavori è la Dichiarazione di Conformità, comunemente indicata con la sigla DiCo.
Quando la DiCo relativa a un vecchio impianto non è mai stata prodotta oppure non è più reperibile, in determinate condizioni può essere sostituita dalla Dichiarazione di Rispondenza, conosciuta come DiRi.
DiCo e DiRi non sono documenti equivalenti in ogni situazione.
La loro utilizzabilità dipende dalla data di realizzazione dell’impianto, dal tipo di intervento eseguito, dalla portata termica installata e dalle caratteristiche dell’edificio.

Richiedi Informazioni
Normativa sulle dichiarazioni degli impianti gas
Il principale riferimento normativo è il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, entrato in vigore il 27 marzo 2008.
Il decreto disciplina gli impianti collocati all’interno degli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
Nel caso di impianti collegati a una rete di distribuzione, le disposizioni si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.
Per gli impianti gas assumono inoltre particolare importanza la Legge 6 dicembre 1971, n. 1083, le norme UNI e le regole tecniche applicabili alla specifica tipologia di impianto.
La normativa tecnica da utilizzare deve essere individuata in funzione del gas impiegato, della potenza degli apparecchi, della destinazione dei locali, del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione e delle caratteristiche dell’installazione.
Quali impianti gas rientrano nel D.M. 37/2008
Il D.M. 37/2008 comprende gli impianti destinati alla distribuzione e all’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo.
Rientrano nella disciplina gli impianti alimentati a metano, GPL e altri gas combustibili, secondo le caratteristiche della fornitura e dell’installazione.
La normativa comprende le tubazioni interne, i raccordi, le valvole di intercettazione, i dispositivi di sicurezza, i collegamenti agli apparecchi e gli altri componenti posti a valle del punto di consegna.
Sono comprese anche le opere relative all’evacuazione dei prodotti della combustione, alla ventilazione e all’aerazione dei locali.
La documentazione deve quindi rappresentare non soltanto il percorso delle tubazioni del gas, ma anche gli elementi che contribuiscono alla sicurezza complessiva dell’installazione.
Apparecchi alimentati dall’impianto gas
Un impianto gas può alimentare differenti tipologie di apparecchi.
Tra gli apparecchi più comuni rientrano le caldaie, gli scaldabagni, i piani cottura, le cucine professionali, i generatori d’aria calda e le apparecchiature utilizzate nei processi produttivi.
La certificazione deve identificare l’impianto realizzato e gli apparecchi effettivamente collegati.
Devono essere considerate la portata termica complessiva, le modalità di installazione, il tipo di collegamento, la disponibilità di aria comburente e il sistema utilizzato per lo scarico dei prodotti della combustione.
La presenza di apparecchi differenti nello stesso immobile può richiedere verifiche specifiche per ciascun locale.
Dichiarazione di Conformità dell’impianto gas
La Dichiarazione di Conformità è il documento con il quale l’impresa installatrice attesta di aver realizzato l’impianto nel rispetto della normativa vigente e della regola dell’arte.
La DiCo viene rilasciata al termine dei lavori, dopo aver eseguito le verifiche previste e aver controllato la sicurezza e la funzionalità dell’impianto.
La dichiarazione deve essere predisposta utilizzando il modello previsto dal D.M. 37/2008.
La DiCo non è una semplice relazione tecnica.
È un documento attraverso il quale l’impresa installatrice si assume la responsabilità delle opere effettivamente realizzate.
La dichiarazione deve corrispondere alla situazione reale dell’impianto e deve essere completa degli allegati obbligatori.
Quando deve essere rilasciata la DiCo gas
La Dichiarazione di Conformità deve essere rilasciata in occasione della realizzazione di un nuovo impianto gas.
Deve essere predisposta anche per gli interventi di trasformazione, ampliamento e rifacimento dell’impianto.
La DiCo è prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria che comportano modifiche alle caratteristiche o alla struttura dell’installazione.
Può riguardare l’intero impianto oppure soltanto la parte interessata dai lavori.
La necessità della dichiarazione deve essere valutata in base alla natura effettiva dell’intervento e non soltanto alla sua denominazione commerciale.
Una modifica della tubazione, lo spostamento di un apparecchio, la realizzazione di un nuovo punto gas o la variazione del sistema di scarico possono comportare la necessità di produrre una nuova documentazione.
Installazione di un nuovo impianto gas
La realizzazione di un nuovo impianto comprende normalmente la posa delle tubazioni, delle valvole, dei raccordi e dei punti destinati al collegamento degli apparecchi.
L’impresa deve utilizzare materiali idonei al tipo di gas, all’ambiente di installazione e alle modalità di posa.
Il percorso delle tubazioni deve rispettare le distanze, le protezioni e le condizioni previste dalle norme tecniche applicabili.
Prima della messa in servizio devono essere eseguite le prove necessarie per verificare la tenuta dell’impianto.
Devono inoltre essere controllati la ventilazione dei locali, l’aerazione, i collegamenti agli apparecchi e i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.
Al termine delle verifiche l’impresa rilascia la Dichiarazione di Conformità completa dei relativi allegati.
Trasformazione dell’impianto gas
La trasformazione consiste in un intervento che modifica in maniera significativa le caratteristiche dell’impianto.
Può comprendere il cambio del tipo di gas utilizzato, la modifica della portata termica, la sostituzione di parti rilevanti della distribuzione o la variazione delle condizioni di utilizzo.
Rientrano tra le trasformazioni anche gli interventi che modificano il sistema di alimentazione o la configurazione generale dell’impianto.
La trasformazione deve essere affidata a un’impresa abilitata.
La documentazione finale deve descrivere le opere eseguite e indicare la compatibilità con le parti eventualmente mantenute.
Ampliamento dell’impianto gas
L’ampliamento si verifica quando vengono aggiunte nuove tubazioni, nuove derivazioni o ulteriori punti di utilizzo.
Un esempio può essere la realizzazione di una linea destinata a un nuovo piano cottura, a una caldaia, a uno scaldabagno o a un apparecchio installato in un nuovo locale.
L’impresa deve verificare che la tubazione esistente sia adeguata alla nuova portata richiesta.
Devono essere controllati il dimensionamento, le perdite di carico, la posizione delle valvole e la compatibilità con gli apparecchi già presenti.
La DiCo relativa all’ampliamento deve identificare chiaramente la parte aggiunta e il collegamento con l’impianto preesistente.
Rifacimento totale o parziale
Il rifacimento totale interessa l’intero impianto gas e comporta la sostituzione o la nuova realizzazione delle principali parti dell’installazione.
Il rifacimento parziale riguarda invece soltanto una porzione dell’impianto.
In caso di rifacimento parziale, la Dichiarazione di Conformità si riferisce esclusivamente alla parte oggetto dell’intervento.
L’impresa deve comunque tenere conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto.
Nella dichiarazione e nel progetto deve essere indicata la compatibilità tecnica delle opere nuove con le condizioni preesistenti.
Una DiCo relativa a una sola tubazione o a un singolo intervento non certifica automaticamente tutte le parti dell’impianto sulle quali l’impresa non ha operato.
Sostituzione della caldaia o dello scaldabagno
La sostituzione di una caldaia o di uno scaldabagno deve essere valutata considerando tutte le opere effettivamente necessarie.
L’intervento può coinvolgere il collegamento gas, il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, lo scarico della condensa, la ventilazione e l’aerazione del locale.
Quando vengono modificate parti dell’impianto, l’impresa deve documentare le opere realizzate e rilasciare la dichiarazione prevista per l’intervento.
Prima della messa in servizio del nuovo apparecchio devono essere controllate la compatibilità del sistema fumario, la corretta alimentazione del gas e la sicurezza del locale di installazione.
La semplice presenza di una precedente dichiarazione non esonera l’installatore dalle verifiche necessarie sul sistema esistente.
Chi può rilasciare la Dichiarazione di Conformità gas
La DiCo può essere rilasciata esclusivamente dall’impresa abilitata che ha eseguito i lavori.
L’impresa deve possedere l’abilitazione prevista dal D.M. 37/2008 per gli impianti di distribuzione e utilizzazione del gas.
L’abilitazione deve risultare dal Registro delle Imprese o dall’Albo delle Imprese Artigiane.
La dichiarazione viene sottoscritta secondo le modalità previste dal modello ministeriale e deve riportare i dati dell’impresa e del responsabile tecnico.
Un tecnico o un’impresa che non ha eseguito i lavori non può rilasciare successivamente una DiCo come se avesse realizzato l’impianto originario.
Una nuova impresa può effettuare controlli, eseguire gli eventuali interventi necessari e rilasciare la DiCo esclusivamente per le opere realmente eseguite.
Cosa contiene la DiCo dell’impianto gas
La Dichiarazione di Conformità contiene i dati dell’impresa installatrice, del committente e del proprietario dell’immobile.
Riporta l’indirizzo nel quale è stato realizzato l’impianto e la destinazione d’uso dell’edificio.
Indica se l’intervento riguarda un nuovo impianto, una trasformazione, un ampliamento, una manutenzione straordinaria o un rifacimento.
La dichiarazione identifica la tipologia dell’impianto e le norme tecniche applicate.
L’impresa dichiara di aver rispettato il progetto, di aver utilizzato materiali idonei e di aver eseguito i controlli necessari.
Devono inoltre essere indicati gli eventuali riferimenti a precedenti dichiarazioni relative alle parti preesistenti.
Allegati obbligatori della DiCo gas
La Dichiarazione di Conformità deve essere accompagnata dagli allegati obbligatori.
Tra gli allegati rientra il progetto dell’impianto oppure lo schema dell’opera realizzata nei casi in cui il progetto possa essere predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa.
Deve essere presente la relazione contenente la tipologia dei materiali e dei componenti utilizzati.
La documentazione deve riportare i riferimenti alle eventuali dichiarazioni precedenti.
Deve inoltre essere allegata la documentazione relativa ai requisiti tecnico-professionali dell’impresa installatrice.
Quando l’impianto viene modificato durante l’esecuzione dei lavori, il progetto e gli schemi devono rappresentare le varianti effettivamente realizzate.
Una dichiarazione priva degli allegati previsti può risultare incompleta e non consentire una corretta ricostruzione delle caratteristiche dell’impianto.
Progetto dell’impianto gas
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti gas deve essere redatto un progetto.
Nei casi ordinari il progetto può essere predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Il progetto deve contenere almeno lo schema dell’impianto, i disegni necessari e una relazione tecnica sulle caratteristiche dell’installazione.
Devono essere indicati i materiali, i componenti, le misure di sicurezza e le principali caratteristiche tecniche dell’opera.
Quando durante i lavori vengono introdotte delle varianti, il progetto deve essere integrato con la documentazione corrispondente alla situazione realmente realizzata.
Quando il progetto deve essere firmato da un professionista
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo quando l’impianto gas supera i limiti stabiliti dal D.M. 37/2008.
Per gli impianti di distribuzione e utilizzazione di gas combustibile, il progetto professionale è previsto quando la portata termica supera 50 kW.
Il professionista è necessario anche in presenza di canne fumarie collettive ramificate.
L’obbligo riguarda inoltre gli impianti relativi ai gas medicali per uso ospedaliero e similare, compresi i sistemi di stoccaggio.
La necessità del progetto professionale deve essere verificata considerando la configurazione complessiva dell’impianto e non soltanto la potenza del singolo apparecchio.
Controlli eseguiti prima del rilascio della DiCo
Prima di rilasciare la Dichiarazione di Conformità, l’impresa deve eseguire le verifiche previste per la tipologia di impianto.
Tra gli aspetti principali rientra il controllo della tenuta delle tubazioni e dei collegamenti.
Devono essere verificati i materiali utilizzati, il percorso delle tubazioni, la posizione delle valvole e l’accessibilità dei componenti.
L’impresa deve controllare che i locali dispongano delle condizioni di ventilazione e aerazione richieste.
Devono essere valutati il collegamento degli apparecchi e l’idoneità del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.
Le prove da effettuare dipendono dalla tipologia dell’impianto, dalla potenza installata e dalle norme tecniche applicabili.
Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto gas
La Dichiarazione di Rispondenza è il documento che può sostituire una Dichiarazione di Conformità mancante soltanto nei casi previsti dal D.M. 37/2008.
La DiRi viene redatta per un impianto già esistente dopo un sopralluogo e gli accertamenti necessari.
Il soggetto che la sottoscrive deve ricostruire le caratteristiche dell’impianto e verificare che sussistano condizioni adeguate di sicurezza.
La Dichiarazione di Rispondenza non deve essere confusa con una nuova Dichiarazione di Conformità.
La DiRi non certifica lavori appena eseguiti, ma attesta l’esito delle verifiche effettuate su un impianto preesistente.
Quando può essere rilasciata la DiRi gas
La Dichiarazione di Rispondenza può essere utilizzata esclusivamente per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008.
La DiCo originaria deve risultare non prodotta oppure non più reperibile.
La DiRi non può essere utilizzata per sostituire la dichiarazione mancante di un impianto realizzato dopo l’entrata in vigore del D.M. 37/2008.
Per gli impianti successivi al 27 marzo 2008 deve essere innanzitutto verificata la possibilità di recuperare la documentazione presso l’impresa installatrice o gli uffici competenti.
Quando la dichiarazione non è recuperabile, potrebbe essere necessario eseguire interventi di rifacimento o adeguamento.
L’impresa incaricata potrà rilasciare una nuova DiCo soltanto per le opere che avrà realmente eseguito.
Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza gas
La DiRi può essere rilasciata da un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche richieste.
Il professionista deve aver esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico al quale si riferisce la dichiarazione.
Il documento viene rilasciato sotto la personale responsabilità del professionista dopo sopralluoghi e accertamenti.
Per gli impianti che non rientrano nei casi in cui il progetto deve essere obbligatoriamente firmato da un professionista, la DiRi può essere rilasciata anche da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata nello specifico settore.
Non è quindi sufficiente possedere una generica esperienza nel settore termoidraulico.
Il soggetto incaricato deve dimostrare di possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa.
Verifiche necessarie per la DiRi gas
Il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza deve essere preceduto da un sopralluogo approfondito.
Il tecnico deve individuare il percorso delle tubazioni e ricostruire, per quanto possibile, le caratteristiche dell’impianto.
Vengono controllati i materiali, i raccordi, le valvole, i collegamenti e le condizioni delle parti accessibili.
Devono essere valutate la tenuta dell’impianto, la posizione degli apparecchi e la compatibilità tra i diversi componenti.
Particolare attenzione viene riservata alla ventilazione, all’aerazione e all’evacuazione dei prodotti della combustione.
Il tecnico può richiedere documenti, schemi, fotografie, prove strumentali o ulteriori accertamenti.
L’estensione delle verifiche dipende dalle caratteristiche dell’impianto e dalla responsabilità che il tecnico deve assumersi con la sottoscrizione della dichiarazione.
Documentazione allegata alla DiRi
La Dichiarazione di Rispondenza deve descrivere in modo chiaro l’impianto oggetto degli accertamenti.
La documentazione dovrebbe permettere di identificare le tubazioni, gli apparecchi collegati e i principali dispositivi di sicurezza.
Possono essere predisposti schemi, disegni planimetrici e una relazione tecnica sulla consistenza dell’installazione.
Devono essere riportate le verifiche eseguite e l’esito degli accertamenti.
Il Ministero ha chiarito che la documentazione della DiRi deve supplire, per quanto possibile, alla mancanza della DiCo e dei suoi allegati obbligatori.
La DiRi non è una sanatoria automatica
La richiesta di una Dichiarazione di Rispondenza non garantisce che il documento possa essere immediatamente rilasciato.
Se durante il sopralluogo vengono rilevate perdite, materiali non idonei, collegamenti irregolari o condizioni di pericolo, il tecnico non può ignorare le anomalie.
Prima del rilascio possono essere richiesti interventi correttivi.
I lavori devono essere eseguiti da un’impresa abilitata.
L’impresa rilascerà una Dichiarazione di Conformità relativa alle opere effettivamente realizzate.
Dopo l’eliminazione delle anomalie potrà essere nuovamente valutata la rispondenza della parte preesistente dell’impianto.
Differenza tra DiCo e DiRi per gli impianti gas
La DiCo viene rilasciata dall’impresa abilitata che ha realizzato, trasformato, ampliato o rifatto l’impianto.
La DiRi viene predisposta successivamente per un impianto esistente realizzato prima del 27 marzo 2008 e privo della dichiarazione originaria.
La DiCo documenta l’esecuzione dei lavori effettuati dall’impresa installatrice.
La DiRi attesta l’esito di verifiche e accertamenti effettuati su un impianto già esistente.
La DiCo deve essere rilasciata al termine dei lavori.
La DiRi viene richiesta quando la documentazione originaria di un vecchio impianto non è disponibile.
La DiCo è sottoscritta dall’impresa esecutrice.
La DiRi viene sottoscritta da un professionista oppure, nei casi consentiti, da un responsabile tecnico con almeno cinque anni di esperienza nel ruolo.
Impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 senza DiCo
Per un impianto realizzato dopo il 27 marzo 2008 non è possibile utilizzare la DiRi come semplice sostituzione della Dichiarazione di Conformità mancante.
La prima operazione consiste nel tentare di recuperare la documentazione originaria.
È opportuno contattare l’impresa che ha realizzato i lavori, il precedente proprietario, l’amministratore di condominio o il professionista che ha seguito l’intervento.
Può essere verificata anche l’eventuale presenza della dichiarazione presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune.
Quando il recupero non è possibile, l’impianto deve essere esaminato da un tecnico e da un’impresa abilitata.
In base alle condizioni riscontrate potranno essere necessari interventi parziali oppure un rifacimento più esteso.
Attivazione di una nuova fornitura gas
L’attivazione di una nuova fornitura gas è soggetta a una specifica procedura di accertamento documentale.
Il venditore mette a disposizione del cliente la modulistica prevista dalla regolazione ARERA.
Il cliente deve compilare e sottoscrivere l’Allegato H/40.
L’Allegato I/40 deve essere compilato e firmato dall’installatore che ha realizzato l’impianto.
Alla modulistica devono essere uniti i documenti tecnici richiesti per la specifica installazione.
La documentazione viene trasmessa al recapito indicato dal distributore e viene sottoposta ad accertamento prima dell’attivazione della fornitura.
Differenza tra Allegato I/40 e Dichiarazione di Conformità
L’Allegato I/40 non sostituisce la Dichiarazione di Conformità.
L’I/40 è l’attestazione utilizzata nell’ambito della procedura di accertamento necessaria per ottenere l’attivazione o la riattivazione della fornitura.
Quando il gas non è ancora disponibile, alcune prove finali sugli apparecchi non possono essere completate.
Dopo l’attivazione della fornitura, l’installatore deve effettuare i controlli conclusivi previsti.
Il cliente non deve utilizzare l’impianto fino a quando l’installatore non abbia terminato le verifiche e rilasciato la Dichiarazione di Conformità.
La documentazione H/40 e I/40 e la DiCo hanno quindi funzioni differenti e devono essere gestite correttamente.
Riattivazione della fornitura dopo una modifica
La procedura di accertamento può essere richiesta anche quando la fornitura deve essere riattivata dopo una modifica dell’impianto.
Il cliente deve rivolgersi al proprio venditore di gas.
L’impresa che ha eseguito la modifica deve compilare la documentazione tecnica prevista.
Il distributore esamina i documenti prima di procedere alla riattivazione.
La procedura amministrativa non sostituisce la responsabilità dell’impresa installatrice.
Al termine dei lavori e delle verifiche deve essere comunque rilasciata la Dichiarazione di Conformità relativa all’intervento eseguito.
Aumento della portata termica
L’aggiunta di nuovi apparecchi o la sostituzione di un generatore con uno di maggiore potenza può determinare un aumento della portata termica dell’impianto.
Prima dell’intervento deve essere verificato che le tubazioni siano adeguatamente dimensionate.
Devono essere controllate la disponibilità di gas, le perdite di carico, la ventilazione e il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.
L’aumento della portata può determinare l’obbligo di redigere un progetto professionale quando vengono superati i limiti previsti.
Il D.M. 37/2008 prevede specifici adempimenti anche in caso di variazione della portata termica della fornitura di gas.
Deposito della DiCo presso il Comune
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti in edifici già dotati di agibilità, l’impresa installatrice deve depositare la Dichiarazione di Conformità e il progetto presso lo Sportello Unico per l’Edilizia.
Il deposito deve essere effettuato entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
Quando l’impianto è collegato a un intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo, il progetto deve essere coordinato con la relativa pratica.
Lo Sportello Unico trasmette la documentazione alla Camera di Commercio per i controlli sui requisiti dell’impresa esecutrice.
La possibilità di recuperare presso il Comune una vecchia dichiarazione dipende dall’effettivo deposito e dalle modalità di conservazione adottate dall’amministrazione.
Dichiarazioni gas per abitazioni private
Nelle abitazioni la documentazione può riguardare l’impianto che alimenta la caldaia, lo scaldabagno e il piano cottura.
La verifica deve considerare il percorso della tubazione, le valvole di intercettazione e i collegamenti agli apparecchi.
Devono essere controllate le condizioni dei locali nei quali sono installate apparecchiature alimentate a gas.
Particolare attenzione deve essere riservata alle aperture di ventilazione, ai sistemi di aerazione e agli scarichi dei prodotti della combustione.
La conformità non può essere valutata osservando soltanto il contatore o il tubo visibile vicino alla caldaia.
È necessario considerare l’intero sistema interessato dall’utilizzazione del gas.
Dichiarazioni gas nei condomini
In un condominio devono essere distinte le parti comuni dalle porzioni di impianto al servizio delle singole unità immobiliari.
La tubazione comune può alimentare diversi appartamenti e può attraversare locali tecnici, vani comuni, facciate o altre zone dell’edificio.
La dichiarazione relativa a un singolo appartamento non certifica automaticamente l’intera rete condominiale.
Allo stesso modo, la documentazione delle parti comuni non comprende le modifiche eseguite all’interno delle singole abitazioni.
L’amministratore deve conservare la documentazione relativa agli impianti comuni.
Ogni proprietario deve conservare le dichiarazioni riguardanti l’impianto interno della propria unità immobiliare.
Dichiarazioni gas per ristoranti e attività alimentari
Ristoranti, bar, mense, pizzerie, panifici e laboratori alimentari possono utilizzare numerose apparecchiature alimentate a gas.
La portata termica complessiva può essere significativamente superiore a quella di una normale abitazione.
Devono essere valutati il dimensionamento delle tubazioni, le valvole di intercettazione, la ventilazione dei locali e i sistemi di evacuazione.
La disposizione delle apparecchiature deve permettere un utilizzo sicuro e una corretta manutenzione.
Quando la portata termica supera 50 kW, il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato.
In funzione dell’attività possono inoltre essere necessari adempimenti edilizi, sanitari e antincendio.
Dichiarazioni gas per hotel e strutture ricettive
Gli impianti gas di alberghi, residence, bed and breakfast e altre strutture ricettive possono alimentare cucine, centrali termiche, lavanderie e sistemi per la produzione di acqua calda.
La documentazione deve rappresentare le diverse parti dell’impianto e gli apparecchi collegati.
La presenza di numerosi ospiti rende particolarmente importante la corretta gestione della sicurezza.
Le modifiche effettuate nel corso degli anni devono essere accompagnate dalle relative dichiarazioni.
In assenza della documentazione originaria deve essere verificato se sussistano le condizioni per una DiRi oppure se siano necessari interventi di rifacimento.
Dichiarazioni gas per negozi, uffici e attività artigianali
Gli impianti gas possono essere presenti anche in negozi, uffici, laboratori e attività artigianali.
Il gas può essere utilizzato per il riscaldamento, la produzione di acqua calda o specifici processi di lavorazione.
La verifica deve tenere conto della destinazione dei locali e delle apparecchiature effettivamente utilizzate.
Un cambiamento di attività può modificare le condizioni di esercizio dell’impianto.
Prima di riutilizzare un vecchio impianto è opportuno verificare la compatibilità con la nuova destinazione e con la portata richiesta.
Dichiarazioni gas per industrie e stabilimenti produttivi
Negli stabilimenti produttivi gli impianti gas possono alimentare generatori, forni, essiccatori, bruciatori e altre apparecchiature di processo.
Le potenze installate e le condizioni ambientali possono richiedere una progettazione specialistica.
La documentazione deve essere coordinata con le prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le eventuali pratiche di prevenzione incendi.
Devono essere considerate le condizioni di ventilazione, le modalità di intercettazione e la gestione delle emergenze.
La Dichiarazione di Conformità deve identificare chiaramente il confine dell’impianto e le opere comprese nell’intervento.
Dichiarazioni gas per strutture sanitarie
Le strutture sanitarie possono disporre di impianti alimentati da gas combustibili e di impianti per gas medicali.
Si tratta di sistemi con caratteristiche e finalità differenti.
Gli impianti per gas medicali destinati a ospedali e strutture similari, compresi i sistemi di stoccaggio, richiedono il progetto di un professionista abilitato.
La verifica deve essere eseguita considerando le specifiche norme tecniche e il livello di rischio della struttura.
La documentazione deve identificare con precisione l’impianto al quale si riferisce.
Compravendita di un immobile
La Dichiarazione di Conformità o la Dichiarazione di Rispondenza può assumere particolare importanza durante la compravendita di un immobile.
La normativa non prevede un obbligo generale di allegare sempre la certificazione degli impianti al rogito.
L’acquirente può tuttavia chiedere informazioni e garanzie sulle condizioni degli impianti.
Le parti possono inserire nel contratto specifiche dichiarazioni relative alla documentazione disponibile e allo stato dell’impianto gas.
La presenza della DiCo o della DiRi consente di ricostruire più facilmente gli interventi eseguiti.
L’assenza della documentazione deve essere valutata prima della compravendita per evitare contestazioni successive.
Locazione di un immobile
Anche durante la locazione è importante verificare le condizioni dell’impianto gas.
Il proprietario deve conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto e affidare gli interventi a imprese abilitate.
La documentazione può essere richiesta dal conduttore, dal tecnico incaricato o da altri soggetti coinvolti nella gestione dell’immobile.
La presenza di una vecchia DiCo non esclude la necessità di effettuare la manutenzione degli apparecchi.
Dichiarazione dell’impianto, libretto della caldaia e rapporti di controllo sono documenti differenti e non devono essere confusi.
DiCo gas e agibilità
La documentazione degli impianti può essere necessaria nell’ambito delle procedure edilizie e delle pratiche relative all’agibilità.
La DiCo dimostra che le opere impiantistiche sono state eseguite da un’impresa abilitata.
Quando l’intervento gas è collegato a una costruzione, una ristrutturazione o un cambio di destinazione d’uso, la dichiarazione deve essere coordinata con gli altri documenti tecnici.
La documentazione richiesta può variare in funzione della pratica edilizia, delle caratteristiche dell’immobile e degli interventi eseguiti.
DiCo e manutenzione della caldaia
La Dichiarazione di Conformità dell’impianto gas non sostituisce la manutenzione della caldaia.
La DiCo riguarda le opere di installazione, trasformazione, ampliamento o rifacimento dell’impianto.
La manutenzione periodica serve invece a controllare lo stato dell’apparecchio e il suo funzionamento nel tempo.
Il rapporto di controllo di efficienza energetica non sostituisce la DiCo.
Allo stesso modo, la DiCo non sostituisce il libretto dell’impianto termico.
Ogni documento ha una funzione specifica e deve essere conservato insieme agli altri atti relativi all’impianto.
La DiCo e la DiRi hanno una scadenza
La Dichiarazione di Conformità e la Dichiarazione di Rispondenza non hanno una scadenza periodica prestabilita.
I documenti rappresentano le condizioni dell’impianto nel momento in cui sono stati rilasciati.
La loro presenza non garantisce che l’impianto sia rimasto invariato negli anni successivi.
Modifiche eseguite senza documentazione possono rendere la vecchia dichiarazione non rappresentativa della situazione attuale.
Anche l’usura, la corrosione o il deterioramento dei componenti possono compromettere la sicurezza.
Per questo motivo la certificazione deve essere accompagnata da una corretta manutenzione e dalla conservazione di tutta la documentazione successiva.
Obblighi del proprietario e del committente
Il committente deve affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria a imprese abilitate.
Il proprietario deve adottare le misure necessarie per mantenere nel tempo le caratteristiche di sicurezza dell’impianto.
Devono essere rispettate le istruzioni fornite dall’impresa installatrice e dai produttori degli apparecchi.
Il proprietario deve evitare modifiche eseguite da soggetti privi dei requisiti previsti.
È inoltre necessario conservare la DiCo, la DiRi, i progetti, gli schemi, le relazioni sui materiali e le dichiarazioni relative agli interventi successivi.
Come recuperare una DiCo gas smarrita
Quando la Dichiarazione di Conformità è stata smarrita, è opportuno contattare innanzitutto l’impresa che ha realizzato l’impianto.
Una copia potrebbe essere conservata dal precedente proprietario, dall’amministratore di condominio o dal tecnico che ha seguito i lavori.
È possibile verificare l’eventuale deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune.
Per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 può essere valutato il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza.
Per gli impianti successivi a tale data la DiRi non può essere utilizzata per sostituire automaticamente il documento mancante.
Documenti utili per richiedere una DiRi
Prima del sopralluogo è utile raccogliere tutta la documentazione disponibile.
Possono essere utili le planimetrie, i vecchi schemi, le fatture, le fotografie e i libretti degli apparecchi.
Devono essere fornite le eventuali dichiarazioni relative a interventi parziali.
È importante indicare l’anno presunto di realizzazione dell’impianto e le modifiche effettuate successivamente.
Devono essere segnalati eventuali odori di gas, anomalie, spegnimenti degli apparecchi o problemi di tiraggio.
La mancanza totale di documentazione può rendere necessari controlli più estesi.
Perché è importante certificare l’impianto gas
Un impianto gas non può essere valutato soltanto sulla base del suo aspetto esteriore.
Tubazioni apparentemente integre possono presentare perdite, raccordi irregolari o materiali non adatti.
Un apparecchio funzionante può essere installato in un locale privo delle necessarie condizioni di ventilazione.
Uno scarico dei prodotti della combustione non idoneo può determinare situazioni di grave pericolo.
La corretta certificazione consente di documentare le caratteristiche dell’impianto e le verifiche eseguite.
La DiCo o la DiRi tutela il proprietario, gli utilizzatori dell’immobile e i tecnici che dovranno effettuare interventi successivi.
Richiedere la Dichiarazione di Conformità o di Rispondenza
Prima di richiedere una certificazione è necessario conoscere la data di realizzazione dell’impianto e verificare la documentazione disponibile.
Per i nuovi lavori, gli ampliamenti, le trasformazioni e i rifacimenti, la Dichiarazione di Conformità deve essere rilasciata dall’impresa abilitata che esegue l’intervento.
Per un impianto realizzato prima del 27 marzo 2008 e privo della documentazione originaria può essere valutato il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza.
La DiRi viene predisposta soltanto dopo il sopralluogo e gli accertamenti necessari.
Quando vengono rilevate anomalie, devono essere eseguiti gli interventi indispensabili per ripristinare le condizioni di sicurezza.
Il servizio di verifica e certificazione degli impianti gas è rivolto a proprietari di abitazioni, amministratori di condominio, imprese, negozi, ristoranti, strutture ricettive, attività produttive ed enti pubblici.