Dichiarazioni di Conformità degli Impianti Elettrici

La sicurezza di un impianto elettrico non dipende soltanto dalla qualità dei componenti installati, ma anche dalla corretta progettazione, dalla posa eseguita a regola d’arte e dalla presenza della documentazione prevista dalla normativa.
La Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico, comunemente indicata con la sigla DiCo, è il documento attraverso il quale l’impresa installatrice attesta di aver realizzato, trasformato o ampliato l’impianto nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Quando la Dichiarazione di Conformità non è disponibile, in presenza di determinate condizioni può essere sostituita dalla Dichiarazione di Rispondenza, conosciuta come DiRi.
DiCo e DiRi hanno quindi una finalità simile, perché entrambe riguardano la sicurezza e la regolarità dell’impianto, ma vengono rilasciate da soggetti differenti e possono essere utilizzate in situazioni diverse.
La distinzione tra questi due documenti è fondamentale.
La Dichiarazione di Rispondenza non può essere utilizzata liberamente per sostituire qualsiasi Dichiarazione di Conformità mancante.
La possibilità di ricorrere alla DiRi dipende soprattutto dalla data di realizzazione dell’impianto e dalle caratteristiche dell’edificio nel quale esso è installato.

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    Normativa sulla conformità degli impianti elettrici

    Il principale riferimento normativo è il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, entrato in vigore il 27 marzo 2008.
    Il D.M. 37/2008 disciplina l’installazione degli impianti all’interno degli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
    La normativa si applica quindi agli impianti presenti nelle abitazioni private, nei condomini, negli uffici, nei negozi, nelle attività commerciali, negli stabilimenti produttivi, negli alberghi, nelle scuole, negli edifici pubblici e nelle strutture sanitarie.
    Per gli impianti collegati a una rete di distribuzione, l’applicazione del decreto parte dal punto di consegna della fornitura.
    Nel caso dell’energia elettrica, il punto di consegna rappresenta normalmente il limite tra la rete gestita dal distributore e l’impianto elettrico di competenza dell’utente.
    Gli impianti devono essere realizzati secondo la regola dell’arte, nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche applicabili.
    In ambito elettrico assumono particolare importanza le norme e le guide pubblicate dal Comitato Elettrotecnico Italiano.
    Il rispetto delle norme CEI applicabili costituisce uno dei principali riferimenti utilizzati per dimostrare che l’impianto è stato progettato e realizzato secondo la regola dell’arte.

    Quali impianti elettrici rientrano nel D.M. 37/2008

    La disciplina comprende gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica posti al servizio degli edifici.
    Rientrano in questa categoria i quadri elettrici, le linee di distribuzione, le protezioni, le prese, i circuiti di illuminazione, gli impianti di messa a terra e i collegamenti equipotenziali.
    Sono compresi anche gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i sistemi elettrici destinati all’automazione di porte, cancelli e barriere.
    Il decreto comprende inoltre determinati impianti di autoproduzione dell’energia elettrica e gli impianti esterni collegati, anche funzionalmente, agli edifici.
    La documentazione può riguardare l’intero impianto elettrico oppure una parte specifica interessata da lavori di installazione, ampliamento, trasformazione o rifacimento.

    Campi di utilizzo della certificazione elettrica

    La Dichiarazione di Conformità o, quando ammessa, la Dichiarazione di Rispondenza può essere necessaria in numerose situazioni.
    Può essere richiesta per completare una pratica edilizia o per documentare la regolarità degli impianti collegati a un intervento di costruzione o ristrutturazione.
    Può essere utilizzata nell’ambito delle procedure per l’agibilità di un immobile.
    Può essere richiesta per l’apertura o la regolarizzazione di negozi, ristoranti, laboratori, uffici, strutture ricettive e attività produttive.
    Può essere necessaria per pratiche antincendio, autorizzazioni amministrative, verifiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro o controlli effettuati dagli enti competenti.
    La documentazione può essere richiesta anche in relazione a immobili destinati alla locazione, alla compravendita o allo svolgimento di attività aperte al pubblico.
    Nella compravendita immobiliare la DiCo o la DiRi non deve essere confusa con un certificato obbligatoriamente allegato a qualsiasi atto notarile.
    La presenza o l’assenza della documentazione deve tuttavia essere valutata con attenzione e può assumere rilevanza nei rapporti tra venditore e acquirente, nelle dichiarazioni contrattuali e nella valutazione tecnica dell’immobile.
    La certificazione può essere utile anche per le pratiche di idoneità alloggiativa, quando viene richiesta la documentazione relativa alla sicurezza degli impianti presenti nell’abitazione.
    Può inoltre essere richiesta dalle compagnie assicurative in seguito a incendi, cortocircuiti o altri eventi nei quali sia necessario ricostruire le condizioni dell’impianto.

    Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico

    La Dichiarazione di Conformità è il documento rilasciato dall’impresa installatrice al termine dei lavori.
    Con la DiCo, l’impresa dichiara di aver eseguito l’impianto nel rispetto del progetto, della normativa applicabile, delle norme tecniche e delle indicazioni fornite dai produttori dei materiali e delle apparecchiature.
    Prima del rilascio devono essere effettuate le verifiche previste, comprese le prove di sicurezza e di funzionalità dell’impianto.
    La DiCo non è quindi una semplice dichiarazione amministrativa.
    È l’atto conclusivo di un lavoro eseguito da un’impresa abilitata che si assume la responsabilità della corretta realizzazione dell’impianto.

    Quando deve essere rilasciata la DiCo

    La Dichiarazione di Conformità deve essere rilasciata in occasione della realizzazione di un nuovo impianto elettrico.
    Deve essere rilasciata anche in caso di trasformazione dell’impianto, quando vengono modificate in maniera significativa le sue caratteristiche.
    È prevista per gli ampliamenti, come la realizzazione di nuove linee, l’aggiunta di quadri, l’estensione dell’impianto a nuovi locali o l’incremento significativo delle utenze alimentate.
    La DiCo viene rilasciata anche in caso di rifacimento totale o parziale dell’impianto.
    È inoltre prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria che comportano modifiche alla struttura o alle caratteristiche dell’impianto.
    La semplice manutenzione ordinaria, come la sostituzione di un componente con un altro avente caratteristiche equivalenti senza modificare la struttura dell’impianto, non deve essere confusa con una trasformazione o un ampliamento.
    La corretta classificazione dell’intervento deve essere valutata dall’impresa incaricata in funzione dei lavori effettivamente eseguiti.

    Chi può rilasciare la Dichiarazione di Conformità

    La DiCo può essere rilasciata esclusivamente dall’impresa abilitata che ha eseguito i lavori.
    L’impresa deve essere iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane e deve possedere l’abilitazione prevista per gli impianti elettrici.
    L’abilitazione deve risultare dalla documentazione camerale dell’impresa.
    La Dichiarazione di Conformità viene sottoscritta secondo il modello previsto dalla normativa e deve riportare i dati del titolare o del legale rappresentante e del responsabile tecnico.
    Un professionista che non ha eseguito l’impianto non può rilasciare successivamente una DiCo al posto dell’impresa installatrice.
    La DiCo certifica infatti il lavoro svolto dall’impresa che ha materialmente realizzato o modificato l’impianto.

    Cosa contiene la Dichiarazione di Conformità

    La Dichiarazione di Conformità contiene i dati dell’impresa installatrice e del suo responsabile tecnico.
    Riporta i dati del committente, l’indirizzo dell’immobile e la destinazione d’uso dell’edificio.
    Indica la tipologia di intervento eseguito, specificando se si tratta di un nuovo impianto, di una trasformazione, di un ampliamento, di una manutenzione straordinaria o di un rifacimento.
    La dichiarazione identifica l’impianto interessato e riporta i riferimenti alle norme tecniche applicate.
    L’impresa dichiara di aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità.
    Vengono inoltre indicati il progetto utilizzato, i materiali impiegati e l’eventuale presenza di impianti preesistenti.

    Allegati obbligatori della DiCo

    La Dichiarazione di Conformità deve essere completa degli allegati obbligatori.
    Una DiCo priva degli allegati previsti può risultare incompleta e non essere sufficiente per le finalità per le quali viene richiesta.
    Tra gli allegati rientra il progetto dell’impianto oppure, nei casi nei quali il progetto può essere predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa, lo schema dell’impianto realizzato.
    Deve essere presente la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati.
    La relazione deve permettere di identificare le caratteristiche principali dei componenti e la loro idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
    Deve essere allegata la documentazione relativa ai requisiti tecnico-professionali dell’impresa installatrice.
    Quando l’intervento viene eseguito su un impianto esistente, possono essere necessarie le dichiarazioni precedenti o i riferimenti alla documentazione già disponibile.
    In presenza di varianti realizzate durante i lavori, il progetto deve essere aggiornato con la documentazione tecnica corrispondente alle modifiche effettivamente eseguite.

    Progetto dell’impianto elettrico

    Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti elettrici deve essere predisposto un progetto.
    Nei casi ordinari il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
    Quando l’impianto supera determinate dimensioni o presenta particolari condizioni di rischio, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo e in possesso delle specifiche competenze tecniche.
    Per le singole unità abitative, il progetto professionale è richiesto quando la potenza impegnata supera 6 kW oppure quando la superficie dell’unità immobiliare supera 400 metri quadrati.
    Per gli immobili destinati ad attività produttive, commercio, terziario e altri usi, il progetto professionale è richiesto, tra gli altri casi, quando la potenza impegnata supera 6 kW oppure quando la superficie supera 200 metri quadrati.
    Il progetto professionale è richiesto anche per i locali adibiti a uso medico, per gli ambienti con pericolo di esplosione, per i luoghi a maggior rischio in caso di incendio e per altre situazioni individuate dalla normativa.
    La necessità del progetto deve essere valutata sulla base delle caratteristiche effettive dell’impianto e della destinazione dei locali.

    Dichiarazione di Conformità per rifacimenti parziali

    Quando viene rifatta soltanto una parte dell’impianto, la Dichiarazione di Conformità riguarda esclusivamente la parte interessata dai lavori.
    L’impresa non può dichiarare conforme l’intero impianto quando ha lavorato soltanto su una linea, un quadro o una porzione dell’installazione.
    La dichiarazione deve tuttavia tenere conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto.
    L’impresa deve verificare che la parte nuova sia tecnicamente compatibile con quella preesistente.
    La compatibilità con le condizioni dell’impianto esistente deve essere espressamente indicata nella documentazione.
    Questo aspetto è particolarmente importante negli immobili nei quali l’impianto è stato modificato più volte da imprese differenti.

    Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto elettrico

    La Dichiarazione di Rispondenza è il documento che, nei casi previsti dal D.M. 37/2008, può sostituire una Dichiarazione di Conformità non prodotta o non più reperibile.
    La DiRi viene rilasciata dopo un sopralluogo, l’esame dell’impianto e l’esecuzione degli accertamenti necessari.
    Non viene redatta dall’impresa che ha originariamente realizzato l’impianto, ma da un professionista o da un responsabile tecnico in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.
    La Dichiarazione di Rispondenza comporta l’assunzione di una precisa responsabilità da parte del soggetto che la sottoscrive.
    Non può pertanto essere rilasciata sulla base di una semplice osservazione superficiale o esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del proprietario.

    Quando è possibile rilasciare una DiRi

    La DiRi può sostituire la Dichiarazione di Conformità soltanto per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008.
    La data di riferimento è il 27 marzo 2008.
    L’impianto deve quindi essere stato realizzato prima di questa data e la relativa DiCo deve risultare non prodotta oppure non più reperibile.
    La Dichiarazione di Rispondenza non può essere utilizzata per sanare automaticamente la mancanza della DiCo relativa a un impianto realizzato dopo il 27 marzo 2008.
    Per gli impianti successivi a questa data deve essere verificata la possibilità di recuperare la documentazione presso l’impresa installatrice, il committente originario o gli uffici nei quali potrebbe essere stata depositata.
    Quando il recupero non è possibile, può rendersi necessario eseguire verifiche approfondite ed eventuali lavori di adeguamento affidati a un’impresa abilitata.
    L’impresa potrà rilasciare una nuova Dichiarazione di Conformità esclusivamente per gli interventi effettivamente eseguiti e non per lavori realizzati in precedenza da altri soggetti.

    Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza

    La Dichiarazione di Rispondenza può essere rilasciata da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste.
    Il professionista deve aver esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico al quale si riferisce la dichiarazione.
    La DiRi viene rilasciata sotto la personale responsabilità del professionista, in seguito a sopralluoghi, verifiche e accertamenti.
    Per gli impianti che non rientrano nei casi nei quali il progetto deve essere obbligatoriamente redatto da un professionista, la DiRi può essere rilasciata anche da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata nello specifico settore impiantistico.
    Non è quindi sufficiente essere genericamente elettricisti, tecnici o professionisti.
    È necessario possedere i requisiti di esperienza, abilitazione e competenza previsti dal D.M. 37/2008.

    Come viene eseguita la verifica per la DiRi

    Il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza deve essere preceduto da un’analisi tecnica dell’impianto.
    Il tecnico deve ricostruire, per quanto possibile, il periodo di realizzazione, le caratteristiche dell’installazione e gli eventuali interventi eseguiti successivamente.
    Il sopralluogo comprende normalmente l’esame del quadro elettrico, delle protezioni, delle linee, delle prese, dei collegamenti di terra e dei componenti accessibili.
    Viene verificata la presenza di protezioni contro i contatti diretti e indiretti.
    Viene controllato il corretto coordinamento tra l’impianto di terra e gli interruttori differenziali.
    Possono essere eseguite prove di continuità dei conduttori di protezione, misure della resistenza di terra, prove degli interruttori differenziali e misure dell’isolamento.
    In funzione dell’impianto possono essere controllate la corretta polarità dei circuiti, la protezione contro le sovracorrenti, le sezioni dei conduttori e l’idoneità dei componenti rispetto ai locali nei quali sono installati.
    Nei bagni, nei locali a uso medico, negli ambienti con rischio di incendio, nei luoghi di lavoro e negli altri ambienti soggetti a prescrizioni specifiche devono essere considerate le norme tecniche applicabili.
    Il tipo e l’estensione delle prove vengono stabiliti dal tecnico in relazione alle caratteristiche dell’impianto e alle verifiche necessarie per assumersi la responsabilità della dichiarazione.

    La DiRi non è una sanatoria automatica

    La richiesta di una Dichiarazione di Rispondenza non garantisce automaticamente che il documento possa essere rilasciato.
    Se durante il sopralluogo vengono rilevate condizioni di pericolo, protezioni mancanti, componenti deteriorati o difetti tecnici, il professionista può richiedere l’esecuzione di interventi correttivi.
    I lavori devono essere affidati a un’impresa abilitata.
    Al termine degli interventi, l’impresa rilascia la Dichiarazione di Conformità relativa alle opere eseguite.
    Soltanto dopo aver eliminato le condizioni incompatibili con la sicurezza potrà essere valutato il rilascio della DiRi per la parte di impianto preesistente.
    Una Dichiarazione di Rispondenza redatta correttamente deve descrivere l’impianto esaminato, le verifiche effettuate, l’esito delle prove e gli eventuali documenti tecnici allegati.

    Differenza tra DiCo e DiRi

    La principale differenza riguarda il momento nel quale viene rilasciato il documento.
    La DiCo viene rilasciata dall’impresa che realizza o modifica l’impianto al termine dei lavori.
    La DiRi viene invece redatta successivamente per un impianto già esistente, realizzato prima del 27 marzo 2008, quando la Dichiarazione di Conformità non è stata prodotta o non è più reperibile.
    La DiCo certifica la corretta esecuzione dei lavori effettuati dall’impresa installatrice.
    La DiRi attesta la rispondenza dell’impianto dopo un’attività di sopralluogo, verifica e accertamento.
    La DiCo viene sottoscritta dall’impresa abilitata che ha eseguito i lavori.
    La DiRi viene sottoscritta da un professionista con almeno cinque anni di esperienza nel settore oppure, nei casi consentiti, da un responsabile tecnico che possiede i requisiti stabiliti dal decreto.
    La DiCo deve essere accompagnata dagli allegati obbligatori previsti dal modello ministeriale.
    La DiRi deve essere supportata dalla documentazione tecnica e dagli accertamenti necessari a dimostrare le condizioni dell’impianto esaminato.

    Impianti elettrici realizzati prima del 13 marzo 1990

    Il D.M. 37/2008 contiene una disposizione specifica per gli impianti elettrici delle abitazioni realizzati prima del 13 marzo 1990.
    Questi impianti possono essere considerati adeguati quando risultano dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto.
    Devono inoltre essere presenti protezioni contro i contatti diretti e contro i contatti indiretti.
    La protezione contro i contatti indiretti può essere assicurata anche mediante un interruttore differenziale con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
    La presenza di questi requisiti minimi non deve essere interpretata come una conformità automatica di qualsiasi vecchio impianto.
    Lo stato di conservazione, le modifiche successive, le caratteristiche dei componenti e la presenza di eventuali pericoli devono essere verificati concretamente durante il sopralluogo.

    Nuovo allacciamento e aumento della potenza elettrica

    In caso di nuova fornitura di energia elettrica, il committente deve consegnare al distributore o al venditore copia della Dichiarazione di Conformità o della Dichiarazione di Rispondenza nei casi nei quali quest’ultima è ammessa.
    La documentazione deve essere consegnata entro i termini previsti dalla normativa.
    La dichiarazione può essere richiesta anche in caso di aumento della potenza impegnata conseguente a interventi effettuati sull’impianto.
    Per gli impianti elettrici assume particolare rilevanza il raggiungimento della potenza impegnata di 6 kW.
    Prima di richiedere un aumento di potenza è opportuno verificare che il quadro, le linee, le protezioni e la sezione dei conduttori siano adeguati al nuovo carico previsto.
    L’aumento della potenza disponibile non determina automaticamente l’adeguamento dell’impianto interno.

    Obblighi del proprietario dell’impianto

    Il proprietario deve adottare le misure necessarie per conservare nel tempo le caratteristiche di sicurezza dell’impianto.
    La presenza della DiCo o della DiRi non elimina la necessità di effettuare manutenzioni, controlli e riparazioni quando necessari.
    L’impianto deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornite dall’impresa installatrice e dai produttori delle apparecchiature.
    I lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria devono essere affidati a imprese abilitate.
    Interventi eseguiti da soggetti non qualificati possono compromettere la sicurezza dell’impianto e rendere incompleta o non più rappresentativa la documentazione disponibile.
    Il proprietario deve inoltre conservare le dichiarazioni, i progetti, gli schemi, le relazioni sui materiali e i documenti relativi agli interventi successivi.

    La DiCo e la DiRi hanno una scadenza

    La Dichiarazione di Conformità e la Dichiarazione di Rispondenza non hanno una scadenza periodica prestabilita.
    I documenti fanno riferimento alle caratteristiche dell’impianto nel momento in cui sono stati rilasciati.
    La loro efficacia documentale presuppone che l’impianto non sia stato successivamente modificato in modo irregolare.
    Quando vengono eseguiti ampliamenti, trasformazioni o rifacimenti devono essere prodotte nuove dichiarazioni relative agli interventi effettuati.
    Nel tempo, un impianto può inoltre deteriorarsi oppure risultare non più adeguato alle mutate condizioni di utilizzo.
    Per questo motivo la presenza di una vecchia dichiarazione non sostituisce la necessità di controllare concretamente lo stato di sicurezza dell’impianto.

    Come recuperare una Dichiarazione di Conformità smarrita

    Quando la DiCo è stata smarrita, la prima operazione consiste nel contattare l’impresa che ha eseguito i lavori.
    L’impresa potrebbe conservare una copia della dichiarazione e dei relativi allegati.
    È inoltre possibile verificare se la documentazione sia stata consegnata al precedente proprietario, all’amministratore di condominio o al professionista che ha seguito i lavori.
    Per determinati interventi la Dichiarazione di Conformità e il progetto possono essere stati depositati presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune.
    Il D.M. 37/2008 prevede infatti specifici obblighi di deposito della documentazione relativa all’installazione e al rifacimento degli impianti.
    Soltanto dopo aver verificato l’impossibilità di recuperare la DiCo deve essere valutata la possibilità di predisporre una Dichiarazione di Rispondenza.
    La DiRi potrà essere rilasciata esclusivamente se l’impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008 e se sussistono tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

    Documentazione necessaria per richiedere la DiRi

    Per facilitare il sopralluogo è utile mettere a disposizione del tecnico tutta la documentazione disponibile.
    Possono essere utili le planimetrie dell’immobile, i vecchi schemi elettrici, le fatture dei lavori, le precedenti dichiarazioni e i documenti relativi a eventuali ampliamenti.
    È importante segnalare l’anno presunto di realizzazione dell’impianto e le modifiche effettuate nel corso del tempo.
    Devono essere indicate eventuali anomalie, interruzioni, surriscaldamenti, scatti frequenti degli interruttori o altri problemi riscontrati.
    La mancanza totale di documentazione non impedisce necessariamente il sopralluogo, ma può richiedere verifiche più approfondite per ricostruire le caratteristiche dell’impianto.

    Conformità degli impianti elettrici nelle abitazioni

    Negli immobili residenziali la certificazione elettrica può riguardare appartamenti, ville, abitazioni indipendenti, pertinenze, autorimesse, cantine e parti comuni condominiali.
    Durante la verifica vengono considerati il quadro generale, gli interruttori differenziali, le protezioni magnetotermiche, l’impianto di terra e la distribuzione dei circuiti.
    Particolare attenzione deve essere riservata ai bagni, alle cucine, ai locali esterni e agli ambienti nei quali sono presenti acqua, umidità o apparecchiature di elevata potenza.
    Devono essere valutati anche gli impianti che alimentano caldaie, climatizzatori, pompe di calore, piani a induzione, cancelli automatici e sistemi di ricarica dei veicoli elettrici.
    La semplice presenza di un interruttore differenziale non è sufficiente, da sola, a dimostrare la conformità dell’intero impianto.

    Conformità elettrica nei condomini

    Nei condomini la documentazione relativa agli appartamenti deve essere distinta da quella relativa alle parti comuni.
    L’impianto condominiale può comprendere l’illuminazione delle scale, gli impianti dei box, i cancelli automatici, le pompe, le autoclavi, gli impianti citofonici, le centrali tecniche e gli altri servizi comuni.
    La Dichiarazione di Conformità di un singolo appartamento non certifica automaticamente gli impianti condominiali.
    Allo stesso modo, la certificazione delle parti comuni non comprende gli impianti interni delle singole unità immobiliari.
    L’amministratore deve conservare la documentazione relativa agli impianti comuni e agli interventi effettuati nel corso del tempo.

    Conformità elettrica nelle attività commerciali e produttive

    Negli uffici, nei negozi, nei laboratori e negli stabilimenti produttivi la verifica deve considerare la destinazione dei locali, la potenza installata e le apparecchiature utilizzate.
    Devono essere valutate le protezioni dei quadri, il coordinamento dei dispositivi, le linee che alimentano macchinari e attrezzature e la corretta gestione dei circuiti di emergenza.
    Negli ambienti aperti al pubblico possono essere presenti prescrizioni aggiuntive relative all’illuminazione di sicurezza, alle vie di esodo e alla prevenzione degli incendi.
    Nei luoghi di lavoro la documentazione degli impianti deve essere coordinata con gli altri adempimenti previsti in materia di sicurezza.
    La valutazione deve essere effettuata da tecnici competenti tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’attività.

    Conformità elettrica per strutture ricettive e immobili aperti al pubblico

    Hotel, residence, bed and breakfast, ristoranti, palestre, scuole e strutture aperte al pubblico richiedono un’attenzione particolare.
    Il numero degli utilizzatori, la continuità di esercizio, la presenza di vie di esodo e l’utilizzo contemporaneo di numerose apparecchiature possono aumentare le conseguenze di un guasto.
    La documentazione dell’impianto può essere richiesta nell’ambito delle procedure amministrative, dei controlli antincendio o delle verifiche sulla sicurezza dell’attività.
    In questi ambienti è essenziale che le dichiarazioni disponibili corrispondano realmente agli impianti presenti.
    Modifiche non documentate, ampliamenti successivi e quadri elettrici alterati possono rendere necessarie nuove verifiche e nuovi interventi.

    Perché è importante certificare correttamente l’impianto elettrico

    Un impianto privo di documentazione non deve essere considerato automaticamente pericoloso.
    Allo stesso modo, la presenza di una dichiarazione non garantisce che l’impianto sia ancora oggi nelle stesse condizioni esistenti al momento del rilascio.
    La documentazione deve sempre corrispondere alla situazione reale.
    Una verifica tecnica permette di individuare collegamenti deteriorati, protezioni non adeguate, dispersioni, assenza della messa a terra e modifiche eseguite senza rispettare la regola dell’arte.
    La corretta certificazione tutela il proprietario, gli utilizzatori dell’immobile e i soggetti chiamati a intervenire successivamente sull’impianto.
    Consente inoltre di ricostruire con maggiore precisione la storia dell’impianto e gli interventi eseguiti nel corso degli anni.

    Richiedere la Dichiarazione di Conformità o di Rispondenza

    Prima di richiedere una Dichiarazione di Conformità o una Dichiarazione di Rispondenza è necessario verificare l’anno di realizzazione dell’impianto, la documentazione disponibile e le caratteristiche dell’immobile.
    Nel caso di lavori nuovi, ampliamenti, trasformazioni o manutenzioni straordinarie, la DiCo deve essere rilasciata dall’impresa abilitata che esegue l’intervento.
    Nel caso di un impianto realizzato prima del 27 marzo 2008 e privo della documentazione originaria, può essere valutato il rilascio della DiRi.
    Il documento viene predisposto soltanto dopo il sopralluogo e le verifiche necessarie.
    Qualora vengano rilevate anomalie, saranno indicati gli interventi da eseguire prima del rilascio della certificazione.
    Il servizio è rivolto a proprietari di abitazioni, amministratori di condominio, imprese, commercianti, professionisti, strutture ricettive e responsabili di edifici pubblici o privati.
    Operiamo in tutta la Lombardia per sopralluoghi, verifiche tecniche e rilascio delle dichiarazioni previste per gli impianti elettrici.