La dichiarazione di conformità e la dichiarazione di rispondenza sono documenti essenziali nel contesto della sicurezza e della legalità degli impianti elettrici.
Sebbene abbiano scopi simili, vi sono differenze chiave tra di esse, in particolare riguardo a quando e come vengono utilizzate.

Richiedi Dichiarazione Conformità e/o Rispondenza Elettrica

    DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'(DiCo)

    La Dichiarazione di Conformità è un documento ufficiale che attesta che un impianto elettrico è stato realizzato o modificato in conformità alle norme tecniche e alle leggi vigenti.

    Quando viene rilasciata:
    • Nuove installazioni: Ogni volta che viene installato un nuovo impianto elettrico.
    • Modifiche significative: Quando vengono apportate modifiche rilevanti a un impianto esistente.
    Chi la rilascia:
    • Installatore autorizzato: Un tecnico abilitato o un’azienda qualificata e abilitata che ha eseguito i lavori.
    Cosa contiene:
    • Dati dell’installatore: Nome, indirizzo, partita IVA, numero di iscrizione alla Camera di Commercio, ecc.
    • Dati del committente: Nome e indirizzo dell’utente finale.
    • Descrizione dei lavori: Dettagli sull’impianto realizzato o modificato.
    • Normative di riferimento: Norme tecniche e leggi applicabili.
    • Allegati obbligatori: Schemi dell’impianto, relazione tecnica, elenco dei materiali utilizzati, eventuali certificati dei materiali.
    Normativa di riferimento:
    • Decreto Ministeriale 37/2008: Regolamenta la sicurezza degli impianti.

    DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DiRi)

    La Dichiarazione di Rispondenza è un documento che attesta la conformità di un impianto elettrico alle normative vigenti, in mancanza della Dichiarazione di Conformità originale. Viene utilizzata per impianti esistenti per i quali non è disponibile la Dichiarazione di Conformità.

    Quando viene rilasciata:
    • Impianti esistenti: Quando un impianto è stato realizzato prima dell’entrata in vigore del DM 37/2008 (27 marzo 2008) e non è disponibile la Dichiarazione di Conformità originale.
    Chi la rilascia:
    • Tecnico abilitato: Un professionista iscritto a un albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) con esperienza di almeno cinque anni nel settore specifico.
    • Imprese installatrici: Che abbiano i requisiti tecnico-professionali richiesti.
    Cosa contiene:
    • Dati del tecnico o dell’impresa: Nome, indirizzo, partita IVA, numero di iscrizione all’albo, ecc.
    • Dati del committente: Nome e indirizzo dell’utente finale.
    • Descrizione dell’impianto: Dettagli sull’impianto verificato.
    • Verifiche effettuate: Prove e controlli eseguiti per verificare la conformità dell’impianto.
    • Normative di riferimento: Norme tecniche e leggi applicabili.
    Normativa di riferimento:
    • Decreto Ministeriale 37/2008: Regolamenta la sicurezza degli impianti.
    Differenze Chiave tra DiCo e DiRi
    • Finalità:
      • DiCo: Certifica la conformità di nuovi impianti o di modifiche significative.
      • DiRi: Attesta la conformità di impianti esistenti in assenza della DiCo.
    • Emittente:
      • DiCo: Rilasciata dall’installatore che ha eseguito i lavori.
      • DiRi: Rilasciata da un tecnico abilitato o da un’impresa installatrice con esperienza.
    • Utilizzo:
      • DiCo: Necessaria per nuove installazioni e modifiche.
      • DiRi: Utilizzata per impianti esistenti dove non è disponibile la DiCo.