La dichiarazione di conformità e la dichiarazione di rispondenza sono documenti essenziali nel contesto della sicurezza e della legalità degli impianti elettrici.
Sebbene abbiano scopi simili, vi sono differenze chiave tra di esse, in particolare riguardo a quando e come vengono utilizzate.


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'(DiCo)

La Dichiarazione di Conformità è un documento ufficiale che attesta che un impianto elettrico è stato realizzato o modificato in conformità alle norme tecniche e alle leggi vigenti.

Quando viene rilasciata:
  • Nuove installazioni: Ogni volta che viene installato un nuovo impianto elettrico.
  • Modifiche significative: Quando vengono apportate modifiche rilevanti a un impianto esistente.
Chi la rilascia:
  • Installatore autorizzato: Un tecnico abilitato o un’azienda qualificata e abilitata che ha eseguito i lavori.
Cosa contiene:
  • Dati dell’installatore: Nome, indirizzo, partita IVA, numero di iscrizione alla Camera di Commercio, ecc.
  • Dati del committente: Nome e indirizzo dell’utente finale.
  • Descrizione dei lavori: Dettagli sull’impianto realizzato o modificato.
  • Normative di riferimento: Norme tecniche e leggi applicabili.
  • Allegati obbligatori: Schemi dell’impianto, relazione tecnica, elenco dei materiali utilizzati, eventuali certificati dei materiali.
Normativa di riferimento:
  • Decreto Ministeriale 37/2008: Regolamenta la sicurezza degli impianti.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DiRi)

La Dichiarazione di Rispondenza è un documento che attesta la conformità di un impianto elettrico alle normative vigenti, in mancanza della Dichiarazione di Conformità originale. Viene utilizzata per impianti esistenti per i quali non è disponibile la Dichiarazione di Conformità.

Quando viene rilasciata:
  • Impianti esistenti: Quando un impianto è stato realizzato prima dell’entrata in vigore del DM 37/2008 (27 marzo 2008) e non è disponibile la Dichiarazione di Conformità originale.
Chi la rilascia:
  • Tecnico abilitato: Un professionista iscritto a un albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) con esperienza di almeno cinque anni nel settore specifico.
  • Imprese installatrici: Che abbiano i requisiti tecnico-professionali richiesti.
Cosa contiene:
  • Dati del tecnico o dell’impresa: Nome, indirizzo, partita IVA, numero di iscrizione all’albo, ecc.
  • Dati del committente: Nome e indirizzo dell’utente finale.
  • Descrizione dell’impianto: Dettagli sull’impianto verificato.
  • Verifiche effettuate: Prove e controlli eseguiti per verificare la conformità dell’impianto.
  • Normative di riferimento: Norme tecniche e leggi applicabili.
Normativa di riferimento:
  • Decreto Ministeriale 37/2008: Regolamenta la sicurezza degli impianti.
Differenze Chiave tra DiCo e DiRi
  • Finalità:
    • DiCo: Certifica la conformità di nuovi impianti o di modifiche significative.
    • DiRi: Attesta la conformità di impianti esistenti in assenza della DiCo.
  • Emittente:
    • DiCo: Rilasciata dall’installatore che ha eseguito i lavori.
    • DiRi: Rilasciata da un tecnico abilitato o da un’impresa installatrice con esperienza.
  • Utilizzo:
    • DiCo: Necessaria per nuove installazioni e modifiche.
    • DiRi: Utilizzata per impianti esistenti dove non è disponibile la DiCo.